La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni dei veicoli commerciali leggeri nuovi nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1)Ogni tre anni è necessario adeguare il valore della massa media utilizzato ai fini del calcolo delle emissioni specifiche di CO2 per ciascun veicolo commerciale leggero nuovo, al fine di tenere conto dei cambiamenti della massa media dei veicoli nuovi immatricolati nell'Unione.
(2)Dal monitoraggio della massa in ordine di marcia dei veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati negli anni civili 2013, 2014 e 2015 risulta chiaramente che la massa media è aumentata e che è necessario pertanto adeguare il valore M0 di cui al punto 1, lettera b), dell'allegato I del regolamento (UE) n. 510/2011.
(3)Il nuovo valore dovrebbe essere determinato tenendo conto solo dei valori della massa che i costruttori di veicoli interessati hanno potuto verificare, escludendo invece dal calcolo i valori evidentemente errati, vale a dire i valori inferiori a 500 kg, nonché i valori relativi ai veicoli che non rientrano nell'ambito d'applicazione del regolamento (UE) n. 510/2011, ivi compresi i veicoli con una massa di riferimento superiore a 2 840 kg. Il nuovo valore è inoltre basato sulla media ponderata che tiene conto del numero di nuove immatricolazioni in ciascuno degli anni di riferimento.
(4)Alla luce di quanto esposto, il valore M0 applicabile a decorrere dal 2018 dovrebbe essere incrementato di 60,4 kg, passando così da 1 706,0 a 1 766,4,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
Il punto 1, lettera b), dell'allegato I del regolamento (UE) n. 510/2011 è sostituito dal testo seguente:
«a decorrere dal 2018:
emissioni specifiche di CO2 = 175 + a × (M – M0)
dove:
M=massa del veicolo in chilogrammi (kg)
M0=1 766,4
a-0,093;».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 Dicembre 2016
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R0748