La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1), in particolare l'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 3.1, lettera b),
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) negli animali delle specie bovina, ovina e caprina. Esso si applica alla produzione e all'immissione sul mercato di animali vivi e di prodotti d'origine animale e, in taluni specifici casi, all'esportazione degli stessi.
(2)L'articolo 15 del regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce che l'immissione sul mercato o eventualmente le esportazioni di bovini, ovini o caprini e loro sperma, embrioni e ovuli sono soggette alle condizioni di cui al suo allegato VIII. Il capitolo A, sezione A, punto 3.1, lettera a) di tale allegato stabilisce che uno Stato membro che disponga di un programma nazionale di lotta contro la scrapie («programma nazionale») applicabile a tutto il suo territorio può presentare tale programma alla Commissione per ottenerne l'approvazione. Il punto 3.1, lettera b), della sezione A stabilisce che la Commissione può approvare tale programma nazionale se conforme ai criteri citati al punto 3.1, lettera a), della medesima sezione. Il punto 3.2 della stessa sezione elenca gli Stati membri i cui programmi nazionali sono stati approvati.
(3)Il 13 settembre 2016 la Slovenia ha presentato alla Commissione una richiesta di approvazione del suo programma nazionale. L'8 gennaio 2017, in risposta alle richieste di ulteriori informazioni, la Slovenia ha presentato una versione modificata del programma nazionale fornendo chiarimenti e ulteriori informazioni su alcuni aspetti dello stesso. È opportuno approvare tale versione modificata del programma nazionale, in quanto conforme ai criteri di cui all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 3.1, lettera a), del regolamento (CE) n. 999/2001.
(4)È pertanto opportuno modificare l'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 3.2 del regolamento (CE) n. 999/2001, al fine di aggiungere la Slovenia all'elenco degli Stati membri i cui programmi nazionali sono approvati.
(5)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
N'allegato VIII, capitolo A, sezione A, del regolamento (CE) n. 999/2001, il punto 3.2, è sostituito dal seguente:
«3.2.Sono approvati i programmi nazionali di lotta contro la scrapie classica dei seguenti Stati membri:
-Danimarca,
-Slovenia.»
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 Aprile 2017
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R0736