La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all’ingresso nell’Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, che modifica il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale («regolamento sulla riproduzione degli animali») (1), in particolare l’articolo 30, paragrafo 10,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) 2016/1012 stabilisce le condizioni zootecniche e genealogiche applicabili agli scambi commerciali e all’ingresso nell’Unione di animali riproduttori e del loro materiale germinale, comprese le norme relative all’emissione di certificati zootecnici per tali prodotti. L’articolo 30, paragrafo 4, di detto regolamento stabilisce che qualora gli animali riproduttori iscritti in un libro genealogico tenuto da un ente selezionatore o registrati in un registro suini ibridi tenuto da un ente ibridatore, o il relativo materiale germinale, siano oggetto di scambi commerciali, e qualora tali animali riproduttori o i discendenti ottenuti da quel materiale germinale siano destinati ad essere iscritti o registrati in un altro libro genealogico o registro suini ibridi, detti animali riproduttori o il relativo materiale germinale sono accompagnati da un certificato zootecnico.
(2)L’articolo 30, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1012 stabilisce inoltre che qualora gli animali riproduttori iscritti in un libro genealogico o registrati in un registro suini ibridi tenuto da un organismo di allevamento riportato nell’elenco di cui all’articolo 34 del medesimo regolamento, o il relativo materiale germinale, siano introdotti nell’Unione, e qualora tali animali riproduttori o i discendenti ottenuti da quel materiale germinale siano destinati ad essere iscritti in un libro genealogico tenuto da un ente selezionatore o registrati in un registro suini ibridi tenuto da un ente ibridatore, detti animali riproduttori o il relativo materiale germinale sono accompagnati da un certificato zootecnico.
(3)Il certificato zootecnico di cui all’articolo 30 del regolamento (UE) 2016/1012 è rilasciato unicamente dall’ente selezionatore, dall’ente ibridatore o dall’autorità competente di spedizione degli animali riproduttori o del loro materiale germinale, qualora tali partite siano commercializzate all’interno dell’Unione, o dall’organismo di allevamento o dal servizio ufficiale del paese terzo di spedizione, qualora tali partite siano introdotte nell’Unione.
(4)L’articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1012 stabilisce inoltre che l’autorità competente può consentire che il materiale germinale sia accompagnato da un certificato zootecnico emesso, sulla base delle informazioni ricevute dall’ente selezionatore o dall’ente ibridatore, da un centro di raccolta o di stoccaggio dello sperma, o da un gruppo di raccolta o di produzione degli embrioni, riconosciuto a fini di scambi commerciali all’interno dell’Unione di tale materiale germinale conformemente alla normativa dell’Unione in materia di sanità animale.
(5)L’articolo 30, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/1012 precisa che i certificati zootecnici contengono le informazioni di cui alle parti e ai capi pertinenti dell’allegato V del medesimo regolamento e sono conformi ai modelli corrispondenti di certificati zootecnici previsti negli atti di esecuzione adottati dalla Commissione.
(6)È pertanto necessario stabilire modelli per i certificati zootecnici che devono accompagnare le partite di animali riproduttori e del loro materiale germinale quando tali partite sono commercializzate all’interno dell’Unione o sono introdotte nell’Unione.
(7)L’articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1012 stabilisce che se i risultati della prova di performance o della valutazione genetica sono pubblicamente accessibili su un sito web, è possibile inserire nel certificato zootecnico un riferimento al sito web che riporta tali risultati anziché indicare tali risultati nel certificato zootecnico. Tale possibilità dovrebbe trovare riscontro nei modelli di certificati zootecnici stabiliti dal presente regolamento.
(8)L’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1012 stabilisce che nel caso di animali riproduttori di razza pura della specie equina, le informazioni di cui all’allegato V, parte 2, capo I, del medesimo regolamento figurano in un documento unico di identificazione a vita per gli equidi e che la Commissione adotta atti delegati riguardo al contenuto e al formato di detti documenti di identificazione. Non è pertanto necessario che il presente regolamento stabilisca un modello di certificato zootecnico per gli scambi commerciali di animali riproduttori di razza pura della specie equina.
(9)Il presente regolamento dovrebbe essere applicabile a decorrere dal 1o novembre 2018 in conformità alla data di applicazione di cui al regolamento (UE) 2016/1012.
Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R0717