Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)L'accordo sullo Spazio economico europeo (2) («accordo SEE») è entrato in vigore il 1o gennaio 1994.
(2)A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l'altro, l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l'allegato XVII (Proprietà intellettuale) dell'accordo SEE.
(3)Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).
(4)Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (CE) n. 1902/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).
(5)Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).
(6)Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 488/2012 (6).
(7)Il regolamento (CE) n. 469/2009 abroga il regolamento (CEE) n. 1768/92 del Consiglio (7), che è integrato nell'accordo SEE e deve quindi essere abrogato ai sensi del medesimo.
(8)Il regolamento (CE) n. 658/2007 della Commissione (8) stabilisce regole concernenti l'irrogazione di sanzioni pecuniarie ai titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio rilasciate a norma del regolamento (CE) n. 726/2004. Dal momento che la Commissione ha concesso un'autorizzazione all'immissione in commercio, gli Stati EFTA dovrebbero adottare contemporaneamente le decisioni corrispondenti entro 30 giorni dalla concessione. Tenuto conto delle particolari circostanze, soprattutto del fatto che la Commissione concede le autorizzazioni all'immissione in commercio e che le infrazioni colpiscono l'Unione e i suoi interessi, e vista la natura complessa e tecnica delle procedure d'infrazione, l'Autorità di vigilanza EFTA dovrebbe cooperare strettamente con la Commissione e attenderne la valutazione e la proposta d'azione prima di adottare una decisione riguardante l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie ai titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio stabiliti in uno Stato EFTA.
(9)È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l'allegato XVII (Proprietà intellettuale) dell'accordo SEE.
(10)La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
La posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione, in sede di Comitato misto SEE riguardo alla proposta di modifica dell'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e dell'allegato XVII (Proprietà intellettuale) dell'accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 27 Marzo 2017
Per il Consiglio
Il Presidente
C. ABELA
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1493046522316&uri=CELEX:32017D0715