Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, e l'articolo 218, paragrafo 6, primo comma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1)Nella sessione del 26 maggio 2015 il Consiglio ha deciso di autorizzare l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e di sicurezza ad avviare negoziati a norma dell'articolo 37 del trattato sull'Unione europea e secondo la procedura di cui all'articolo 218, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine di concludere un accordo sulla sicurezza delle informazioni tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova.
(2)A seguito di tale autorizzazione l'AR ha negoziato un accordo con la Repubblica di Moldova sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate.
(3)È opportuno approvare tale accordo,
Ha adottato la seguente Dcisione:
Articolo 1
L'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate è approvato a nome dell'Unione.
Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo allo scopo di impegnare l'Unione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 27 Marzo 2017
Per il Consiglio
Il Presidente
C. ABELA
Tratto da:
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017D0718