Regolamento d’Esecuzione (UE) 2017/705 della Commissione del 19 Aprile 2017 che modifica l'allegato I del Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettere b) ed e),

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha istituito una nomenclatura delle merci (di seguito denominata «nomenclatura combinata» o «NC»), che figura nell'allegato I di tale regolamento.

(2)Nella sua formulazione attuale il codice NC 1905 90 60 reca la dicitura «con aggiunta di dolcificanti», che dà luogo a dubbi riguardo al campo di applicazione di tale codice NC e non è sufficientemente precisa per consentire la classificazione sulla base di analisi di laboratorio. I termini «con aggiunta di» dovrebbero essere soppressi, poiché è impossibile verificare se il tenore di zucchero è naturale, nel qual caso il prodotto deve essere classificato nel codice NC 1905 90 90, o se lo zucchero è stato aggiunto, nel qual caso il prodotto deve essere classificato nel codice NC 1905 90 60. Il termine «dolcificante» è troppo vago, in quanto comprende tutte le sostanze naturali e artificiali di sapore dolce, senza indicare una soglia per il tenore di dolcificante nel prodotto. Ne consegue che potrebbero essere applicate soglie minime diverse o che non sarebbe possibile accertare in modo obiettivo la presenza di dolcificante in un prodotto.

(3)Gli attuali codici NC 1905 90 60 e 1905 90 90 sono stati sottoposti ad analisi statistica per valutare l'ammontare dei dazi doganali riscossi all'importazione di prodotti contenenti meno del 5 %, in peso, di saccarosio, zucchero invertito o isoglucosio di cui ai suddetti codici NC. Tale analisi ha dimostrato che, in base al criterio del «dolcificante», in un numero significativo di importazioni i prodotti classificati nel codice NC 1905 90 60 avrebbero dovuto essere classificati nel codice NC 1905 90 90 o viceversa. È pertanto necessario modificare la formulazione del codice NC 1905 90 60 introducendo un criterio chiaro che consenta di distinguere tra i due gruppi di prodotti. La percentuale, in peso, di saccarosio, zucchero invertito o isoglucosio costituisce un criterio più obiettivo e può essere quindi applicata più facilmente ai fini delle analisi di laboratorio.

(4)Poiché la NC è anche una nomenclatura statistica, è necessario che la modifica della settima e dell'ottava cifra dei suddetti codici NC sia effettuata contemporaneamente a quella del campo di applicazione dei codici stessi, al fine di consentire un adeguato trattamento dei dati statistici a seguito della modifica.

(5)Tenuto conto del fatto che, a norma dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2658/87, l'allegato I di tale regolamento dovrà essere sostituito con effetto dal 1o gennaio 2018, è opportuno che i nuovi codici NC si applichino soltanto a decorrere dal 1o gennaio 2018.

(6)È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2658/87.

(7)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

Ha adottato il seguente Regolamento:

Articolo 1

Nella parte seconda della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, il capitolo 19 è così modificato:

a)Le righe relative ai codici NC 1905 90 60 e 1905 90 90 sono soppresse;

b)Sono aggiunte le righe seguenti:

«1905 90 70

contenenti, in peso, il 5 % o più di saccarosio, zucchero invertito o isoglucosio

9 + EA MAX

24,2 + AD S/Z (2)

1905 90 80

altri

9 + EA MAX

20,7 + AD F/M (2)

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 Aprile 2017

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R0705

 

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