Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1)Il 12 aprile 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/235/PESC (1).
(2)In base a un riesame della decisione 2011/235/PESC è opportuno prorogare le misure restrittive ivi previste fino al 13 aprile 2018.
(3)Il Consiglio ha inoltre concluso che è opportuno aggiornare le voci riguardanti talune persone figuranti nell'allegato della decisione 2011/235/PESC.
(4)È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2011/235/PESC,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
All'articolo 6 della decisione 2011/235/PESC, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. La presente decisione si applica fino al 13 aprile 2018. Essa è costantemente riesaminata. È prorogata o modificata, se del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»
Articolo 2
L'allegato della decisione 2011/235/PESC è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, l’11 Aprile 2017
Per il Consiglio
Il presidente
L. GRECH
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1492181211571&uri=CELEX:32017D0689