Regolamento d’Esecuzione (UE) N.1044/2014 della Commissione del 3 Ottobre 2014 che fissa, per il 2014, i massimali di bilancio per alcuni regimi di sostegno diretto di cui al regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento n. 1782/2003 (1), in particolare l'articolo 51, paragrafo 2, l'articolo 69, paragrafo 3, primo comma, l'articolo 72 ter, paragrafo 2, l'articolo 123, paragrafo 1, l'articolo 125 ter, paragrafo 2, l'articolo 131, paragrafo 4, primo comma e l'articolo 142, lettera c),

considerando quanto segue:

(1)Per gli Stati membri che attuano nel 2014 il regime del pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009, è opportuno fissare per il 2014 i massimali di bilancio per ciascuno dei pagamenti di cui agli articoli 52 e 53 dello stesso regolamento.

(2)Per gli Stati membri che si avvalgono nel 2014 delle opzioni di cui all'articolo 69, paragrafo 1, o all'articolo 131, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009, è opportuno fissare per il 2014 i massimali di bilancio per il sostegno specifico di cui al titolo III, capitolo 5, dello stesso regolamento.

(3)Per gli Stati membri che si avvalgono nel 2014 delle opzioni di cui all'articolo 72 bis, o 125 bis, del regolamento (CE) n. 73/2009, è opportuno fissare per il 2014 i massimali di bilancio per il pagamento ridistributivo di cui al capitolo 5 bis del titolo III e capitolo 2 bis del titolo V, dello stesso regolamento.

(4)L'articolo 69, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 73/2009 limita le risorse disponibili nel 2014 per ciascuna delle misure accoppiate previste all'articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii), iii) e iv), e all'articolo 68, paragrafo 1, lettere b) ed e), al 6,5 % dei massimali nazionali di cui all'articolo 40 dello stesso regolamento. Per motivi di chiarezza, la Commissione pubblica i massimali che risultano dagli importi comunicati dagli Stati membri per le misure in questione.

(5)A norma dell'articolo 69, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (CE) n. 73/2009, gli importi calcolati conformemente all'articolo 69, paragrafo 7, dello stesso regolamento sono stati stabiliti nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione (2). Per motivi di chiarezza, è opportuno che la Commissione pubblichi gli importi comunicati dagli Stati membri che essi intendono impiegare nel 2014 conformemente all'articolo 69, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (CE) n. 73/2009.

(6)Per motivi di chiarezza, è opportuno pubblicare i massimali di bilancio del regime di pagamento unico per il 2014 che si ottengono detraendo dai massimali indicati nell'allegato VIII al regolamento (CE) n. 73/2009 i massimali fissati per i pagamenti di cui agli articoli 52, 53, 68 e 72 bis dello stesso regolamento. L'importo da dedurre dal suindicato allegato per finanziare il sostegno specifico stabilito all'articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 corrisponde alla differenza fra l'importo totale del sostegno specifico comunicato dagli Stati membri e gli importi comunicati per finanziare il sostegno specifico in conformità dell'articolo 69, paragrafo 6, lettera a), dello stesso regolamento. Qualora uno Stato membro che attua il regime di pagamento unico decida di concedere il sostegno di cui all'articolo 68, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 73/2009, l'importo comunicato alla Commissione deve essere incluso nel massimale del regime di pagamento unico, poiché detto sostegno assume la forma di un incremento del valore unitario e/o del numero di diritti al pagamento dell'agricoltore.

(7)Per gli Stati membri che applicano nel 2014 il regime di pagamento unico per superficie di cui al titolo V, capitolo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009, è opportuno fissare le dotazioni finanziarie annuali, in conformità dell'articolo 123, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

(8)Per motivi di chiarezza, è opportuno pubblicare gli importi massimi dei fondi messi a disposizione degli Stati membri che applicano nel 2014 il regime del pagamento unico per superficie per la concessione del pagamento distinto per lo zucchero, a norma dell'articolo 126 del regolamento (CE) n. 73/2009, stabiliti sulla base della loro comunicazione.

(9)Per motivi di chiarezza, è opportuno pubblicare gli importi massimi dei fondi messi a disposizione degli Stati membri che applicano nel 2014 il regime del pagamento unico per superficie per la concessione del pagamento distinto per i prodotti ortofrutticoli, a norma dell'articolo 127 del regolamento (CE) n. 73/2009, stabiliti sulla base della loro comunicazione.

(10)Per motivi di chiarezza, è opportuno pubblicare gli importi massimi dei fondi messi a disposizione degli Stati membri che applicano nel 2014 il regime del pagamento unico per superficie per la concessione del pagamento distinto per i frutti rossi, a norma dell'articolo 129 del regolamento (CE) n. 73/2009, stabiliti sulla base della loro comunicazione.

(11)Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei pagamenti diretti,

Ha adottato il seguente regolamento:

Articolo 1

1.I massimali di bilancio per il 2014 di cui all'articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009 sono quelli indicati nella parte I dell'allegato al presente regolamento.

2.I massimali di bilancio per il 2014 di cui all'articolo 69, paragrafo 3, e all'articolo 131, paragrafo

4, del regolamento (CE) n. 73/2009 sono quelli indicati nella parte II dell'allegato al presente regolamento.

3.I massimali di bilancio per il 2014 per il sostegno stabilito all'articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii), iii) e iv), e all'articolo 68, paragrafo 1, lettere a), b) ed e) del regolamento (CE) n. 73/2009 sono stabiliti nella parte III dell'allegato al presente regolamento.

4.Gli importi che possono essere impiegati dagli Stati membri, conformemente all'articolo 69, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (CE) n. 73/2009, per coprire il sostegno specifico di cui all'articolo 68, paragrafo 1, dello stesso regolamento, sono stabiliti nella parte IV dell'allegato al presente regolamento.

5.I massimali di bilancio per il 2014 di cui all'articolo 72, lettera b), e all'articolo 125, lettera b), del regolamento (CE) n. 73/2009 sono quelli indicati nella parte V dell'allegato al presente regolamento.

6.I massimali di bilancio per il 2014 per il regime di pagamento unico, di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009, sono stabiliti nella parte VI dell'allegato al presente regolamento.

7.Le dotazioni finanziarie annuali per il 2014 di cui all'articolo 123, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 sono quelle indicate nella parte VII dell'allegato al presente regolamento.

8.Gli importi massimi dei fondi messi a disposizione della Repubblica ceca, della Lituania, della Polonia, della Romania, della Slovacchia e dell'Ungheria nel 2014, per la concessione del pagamento distinto per lo zucchero di cui all'articolo 126 del regolamento (CE) n. 73/2009, sono stabiliti nella parte VIII dell'allegato al presente regolamento.

9.Gli importi massimi dei fondi messi a disposizione della Repubblica ceca, della Polonia, della Slovacchia e dell'Ungheria nel 2014, per la concessione del pagamento distinto per i prodotti ortofrutticoli di cui all'articolo 127 del regolamento (CE) n. 73/2009, sono stabiliti nella parte IX dell'allegato al presente regolamento.

10.Gli importi massimi dei fondi messi a disposizione della Bulgaria, dell'Ungheria e della Polonia nel 2014, per la concessione del pagamento distinto per i frutti rossi di cui all'articolo 129 del regolamento (CE) n. 73/2009, sono stabiliti nella parte X dell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 Ottobre 2014

Per la Commissione

Il Presidente

José Manuel BARROSO

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_290_R_0001

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