Indirizzo (UE) 2017/697 della Banca Centrale europea del 4 Aprile 2017 sull'esercizio di opzioni e discrezionalità previste dal diritto dell'Unione da parte delle autorità nazionali competenti in relazione agli enti meno significativi (BCE/2017/9).

Il Consiglio Direttivo della Banca Centrale europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (1), e in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 6, paragrafo 5, lettere a) e c),

considerando quanto segue:

(1)La Banca centrale europea (BCE) è responsabile del funzionamento efficace e coerente del Meccanismo di vigilanza unico (MVU). Essa sorveglia il funzionamento del sistema per garantire la coerente applicazione di standard di vigilanza elevati e la coerenza dei risultati della vigilanza negli Stati membri partecipanti. La BCE può emanare indirizzi nei confronti delle autorità nazionali competenti (ANC), in conformità ai quali le ANC sono tenute a esercitare i compiti in materia di vigilanza e adottare le decisioni di vigilanza.

(2)La BCE è tenuta ad assicurare l'applicazione coerente dei requisiti prudenziali per gli enti creditizi negli Stati membri partecipanti, ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013 e del regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/17) (2).

(3)In quanto autorità competente ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013, la BCE ha esercitato diverse opzioni e discrezionalità previste dal diritto dell'Unione ai sensi del regolamento (UE) 2016/445 della Banca centrale europea (BCE/2016/4) (3) per gli enti creditizi classificati come significativi.

(4)Sebbene in relazione agli enti meno significativi l'esercizio delle pertinenti opzioni e discrezionalità competa principalmente alle ANC, il ruolo di supervisione generale assolto dalla BCE nell'ambito dell'MVU le consente di promuovere il coerente esercizio di opzioni e discrezionalità sia in relazione a enti significativi, sia, se del caso, ad enti meno significativi. Ciò assicura che (a) la vigilanza prudenziale di tutti gli enti creditizi negli Stati membri partecipanti sia attuata in modo coerente ed efficace, (b) il corpus unico di norme per i servizi finanziari sia applicato in modo coerente a tutti gli enti creditizi negli Stati membri partecipanti e (c) tutti gli enti creditizi siano sottoposti a una vigilanza della qualità più elevata.

(5)Al fine di bilanciare l'esigenza della coerente applicazione degli standard di vigilanza a enti significativi e meno significativi, da un lato, con l'applicazione del principio di proporzionalità, dall'altro, la BCE ha individuato, tra quelle esercitate nel regolamento (UE) 2016/445 (BCE/2016/4), talune opzioni e discrezionalità che dovrebbero essere esercitate nello stesso modo dalle ANC nella vigilanza sugli enti meno significativi.

(6)Le opzioni e discrezionalità riconosciute alla autorità competenti con riferimento ai requisiti di fondi propri e a quelli patrimoniali ai sensi dell'articolo 89, paragrafo 3, dell'articolo 178, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 282, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), nonché delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 471, paragrafo 1, e dell'articolo 478, paragrafo 3, lettere a) e b), del medesimo regolamento, incidono sul livello e sulla qualità dei fondi propri e sui coefficienti patrimoniali degli enti meno significativi. Un'applicazione prudente e coerente di tali opzioni e discrezionalità è necessaria per diverse ragioni. Essa assicurerà che (a) i rischi relativi alle partecipazioni qualificate al di fuori del settore finanziario siano adeguatamente fronteggiati, (b) la definizione di default sia utilizzata in modo coerente con riferimento all'adeguatezza e alla comparabilità dei requisiti di fondi propri, e (c i requisiti di fondi propri per operazioni con un profilo di rischio non lineare o per componenti pagamento e operazioni con titoli di debito sottostanti, per le quali gli enti non possono determinare il coefficiente delta o la durata finanziaria modificata, siano calcolati in modo prudente. L'applicazione armonizzata di disposizioni transitorie relative alla detrazione di partecipazioni in imprese di assicurazione e di attività fiscali differite, assicurerà l'applicazione della definizione più rigorosa di patrimonio di vigilanza, introdotta dal regolamento (UE) n. 575/2013, da parte di tutti gli enti creditizi negli Stati membri partecipanti entro un congruo lasso di tempo.

(7)Le opzioni e le discrezionalità relative all'esenzione delle esposizioni dall'applicazione dei limiti delle grandi esposizioni di cui all'articolo 395, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 dovrebbero essere applicate in modo uniforme sia agli enti significativi che a quelli meno significativi per garantire parità di condizioni agli enti creditizi negli Stati membri partecipanti, limitare i rischi di concentrazione derivanti da specifiche esposizioni e garantire l'applicazione degli stessi standard minimi nell'MVU per la valutazione del rispetto delle condizioni di cui all'articolo 400, paragrafo 3, del medesimo regolamento In particolare, dovrebbero essere limitati i rischi di concentrazione derivanti dalle obbligazioni garantite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 129, paragrafi 1, 3 e 6, del regolamento (UE) n. 575/2013 e dalle esposizioni verso, o esposizioni garantite da, amministrazioni regionali o autorità locali di Stati membri, laddove a tali crediti sia assegnata una ponderazione del rischio del 20 per cento ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013. Per esposizioni infragruppo, comprese partecipazioni di vario tipo, è necessario assicurare che la decisione di esentare completamente tali esposizioni dall'applicazione dei limiti delle gradi esposizioni sia basata su una valutazione approfondita come precisato nell'allegato I al regolamento (UE) 2016/445 (BCE/2014/4). È giustificata l'applicazione di criteri comuni per valutare se un'esposizione, comprese partecipazioni di vario tipo, nei confronti di enti creditizi regionali o centrali cui l'ente creditizio è associato nell'ambito di una rete (network) in virtù di disposizioni di legge o statutarie e che sono incaricati, in applicazione delle predette disposizioni, della compensazione della liquidità nell'ambito della rete, soddisfi le condizioni di esenzione dai limiti delle grandi esposizioni come specificato nell'allegato II al regolamento (UE) 2016/445 (BCE/2016/4). Tale applicazione dovrebbe assicurare il trattamento uniforme di enti significativi e meno significativi associati nell'ambito della stessa rete. L'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 400, paragrafo 2, del regolamento n. 575/2013, come previsto nel presente indirizzo, dovrebbe applicarsi soltanto se lo Stato membro interessato non ha esercitato l'opzione di cui all'articolo 493, paragrafo 3, del regolamento n. 575/2013.

(8)Le opzioni e le discrezionalità concesse dalle autorità competenti ai sensi dell'articolo 24, paragrafi 4 e 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61 (5) della Commissione per il calcolo dei deflussi dai depositi al dettaglio stabili coperti da un sistema di garanzia dei depositi (SGD), ai fini del calcolo dei requisiti di copertura della liquidità dovrebbero essere esercitate in modo uniforme per gli enti significativi e quelli meno significativi al fine di assicurare parità di trattamento degli enti creditizi nello stesso SGD.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017O0009

 

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