La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea («il regolamento di base») (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, e l'articolo 12,
considerando quanto segue:
1.PROCEDURA
1.1.Misure in vigore
(1)Con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1429 (2), la Commissione europea («la Commissione») ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan. L'aliquota del dazio applicabile a tutte le società taiwanesi era del 6,8 %, con l'eccezione di un produttore esportatore con aliquota del dazio pari a zero.
1.2.Domanda di una nuova inchiesta antiassorbimento
(2)Il 28 giugno 2016 la Commissione ha ricevuto una domanda di una nuova inchiesta antiassorbimento sulle misure in vigore in conformità all'articolo 12 del regolamento di base.
(3)La domanda è stata presentata dalla European Steel Association («Eurofer») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione di determinati prodotti piatti di acciaio laminati a freddo.
(4)Eurofer ha presentato elementi di prova sufficienti per dimostrare che, dopo il periodo dell'inchiesta iniziale e prima e dopo l'istituzione del dazio antidumping sulle importazioni del prodotto in esame, i prezzi all'esportazione sono diminuiti. Ciò ha compromesso il previsto effetto riparatore delle misure in vigore.
(5)Gli elementi di prova contenuti nella domanda indicavano che la diminuzione dei prezzi all'esportazione non era spiegabile con le variazioni dei prezzi delle materie prime, dei costi dell'energia, del costo del lavoro, delle aliquote del dazio o dei tassi di cambio.
(6)Eurofer ha inoltre fornito elementi di prova del fatto che il prodotto in esame aveva continuato ad essere importato nell'Unione in volumi significativi.
1.3.Riapertura dell'inchiesta antidumping
(7)L'11 agosto 2016 la Commissione ha annunciato la riapertura dell'inchiesta antidumping (3) con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
1.4.Parti interessate
(8)Nell'avviso di riapertura la Commissione ha invitato le parti interessate a manifestarsi al fine di partecipare alla nuova inchiesta. Essa ha inoltre espressamente informato Eurofer, gli esportatori, i produttori esportatori e gli importatori notoriamente interessati nonché le autorità del paese interessato riguardo all'apertura della nuova inchiesta antiassorbimento e li ha invitati a partecipare.
(9)Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione con la Commissione e/o il consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale. Nessuna delle parti interessate si è manifestata e ha chiesto un'audizione.
1.5.Campionamento degli importatori
(10)Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, per selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni indicate nell'avviso di riapertura.
Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R0679