Il Comitato Politico e di Sicurezza,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38,
vista l'azione comune 2004/570/PESC del Consiglio, del 12 luglio 2004, relativa all'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, dell'azione comune 2004/570/PESC, il Consiglio ha autorizzato il Comitato politico e di sicurezza (CPS) ad adottare le decisioni pertinenti relative alla nomina del comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina («comandante della forza dell'UE»).
(2)Il 23 febbraio 2016 il CPS ha adottato la decisione (PESC) 2016/332 (2), che nomina il Maggiore Generale Friedrich SCHRÖTTER comandante della forza dell'UE.
(3)Il comandante dell'operazione dell'UE ha raccomandato di nominare il Brigadier Generale Anton WALDNER nuovo comandante della forza dell'UE, per subentrare al Maggiore Generale Friedrich SCHRÖTTER a decorrere dal 28 marzo 2017.
(4)Il comitato militare dell'UE appoggia tale raccomandazione.
(5)È opportuno pertanto abrogare la decisione (PESC) 2016/332.
(6)A norma dell'articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa.
(7)Il 12 e 13 dicembre 2002 il Consiglio europeo di Copenaghen ha adottato una dichiarazione secondo cui gli accordi «Berlin plus» e la loro attuazione si applicheranno soltanto agli Stati membri dell'Unione che siano anche membri della NATO o parti del «partenariato per la pace» e che abbiano conseguentemente concluso con la NATO accordi bilaterali in materia di sicurezza,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
Il Brigadier Generale Anton WALDNER è nominato comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina a decorrere dal 28 marzo 2017.
Articolo 2
La decisione (PESC) 2016/332 è abrogata.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 28 Marzo 2017.
Fatto a Bruxelles, il 29 Marzo 2017
Per il Comitato Politico e di Sicurezza
Il Presidente
W. STEVENS
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017D0682