La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (1), in particolare l'articolo 18, paragrafo 6,
vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (2), in particolare l'articolo 22, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1)La direttiva 91/496/CEE fissa i principi relativi ai controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nell'Unione. Essa stabilisce le misure che possono essere adottate dalla Commissione qualora sul territorio di un paese terzo si manifesti o si diffonda una malattia che possa costituire un grave rischio per gli animali o per la salute umana.
(2)La direttiva 97/78/CE fissa i principi relativi ai controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nell'Unione. Essa stabilisce le misure che possono essere adottate dalla Commissione qualora sul territorio di un paese terzo si manifesti o si diffonda una malattia che possa costituire un grave rischio per gli animali o per la salute umana.
(3)L'afta epizootica è una delle malattie più contagiose tra quelle che colpiscono bovini, ovini, caprini e suini. Il virus che causa la malattia può propagarsi rapidamente, in particolare tramite prodotti derivati da animali infetti e oggetti contaminati, inclusi mezzi di trasporto quali i veicoli per bestiame. A seconda della temperatura, il virus può inoltre sopravvivere per diverse settimane in un ambiente contaminato al di fuori dell'animale ospite.
(4)Il 31 marzo 2017 l'Algeria ha notificato all'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) la conferma della presenza di un focolaio di afta epizootica, sierotipo A, nella parte occidentale del suo territorio. La notifica immediata non cita altre misure di lotta contro la malattia oltre alla vaccinazione.
(5)La presenza dell'afta epizootica in Algeria può rappresentare un grave rischio per il patrimonio zootecnico dell'Unione.
(6)La situazione dell'afta epizootica in Algeria rimane incerta e un numero significativo di partite di bovini vivi viene esportato dagli Stati membri dell'UE in tale paese.
(7)La situazione dell'afta epizootica in Algeria richiede pertanto l'adozione a livello dell'Unione di misure di protezione che tengano conto della sopravvivenza del virus dell'afta epizootica nell'ambiente e delle potenziali vie di trasmissione del virus.
(8)I veicoli e le navi adibiti al trasporto di animali vivi verso l'Algeria potrebbero essere contaminati dal virus dell'afta epizootica in tale paese e quindi rappresentare un rischio di introduzione della malattia nell'Unione al momento del loro ritorno.
(9)La pulizia e la disinfezione adeguate dei veicoli e delle navi per bestiame costituiscono l'intervento più appropriato per ridurre il rischio di una rapida propagazione del virus su grandi distanze.
(10)È pertanto opportuno provvedere affinché tutti i veicoli e le navi per bestiame che abbiano trasportato animali vivi verso destinazioni in Algeria siano adeguatamente puliti e disinfettati e affinché la pulizia e la disinfezione siano opportunamente documentate in una dichiarazione che deve essere presentata dall'operatore o dal conducente all'autorità competente al punto di entrata nell'Unione.
Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017D0675