La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),
dopo aver invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni conformemente ai detti articoli (1) e viste le osservazioni trasmesse,
considerando quanto segue:
1.PROCEDIMENTO
(1)Con lettera del 13 novembre 2015 (di seguito la «decisione di avvio»), la Commissione ha comunicato alla Francia la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in relazione alla misura in oggetto.
(2)Le autorità francesi hanno presentato le proprie osservazioni con lettera del 17 dicembre 2015.
(3)La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 2 febbraio 2016 (2). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito alla misura in questione.
(4)La Commissione ha ricevuto osservazioni da parte degli interessati e le ha trasmesse alle autorità francesi per dare loro la possibilità di commentarle. I commenti della Francia sono stati comunicati con lettera del 24 maggio 2016.
(5)Il 2 maggio 2016 la Commissione ha inviato un elenco di domande alle autorità francesi che hanno risposto con lettere del 21 giugno e del 15 luglio 2016. Il 27 luglio 2016 la Commissione ha inviato un nuovo elenco di domande alle autorità francesi che hanno risposto il 9 settembre 2016.
2.DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLA MISURA
(6)Il meccanismo è descritto in dettaglio nella decisione di avvio. Le sezioni che seguono ne costituiscono un estratto.
2.1.Funzionamento generale del meccanismo
(7)La legge n. 2010-1488 del 7 dicembre 2010 relativa alla nuova organizzazione del mercato dell'elettricità (la cosiddetta «legge NOME») introduce l'obbligo per i fornitori di energia elettrica, i gestori di sistema per le perdite e i consumatori per i consumi fuori contratto di fornitura («i fornitori») di contribuire alla sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica in Francia in base ai loro consumi per potenza ed energia o a quelli dei loro clienti. Per soddisfare tale obbligo, ciascuno di essi dovrà presentare annualmente un certo quantitativo di garanzie di capacità in relazione ai propri consumi nel periodo di picco o a quelli dei suoi clienti.
(8)Tali garanzie di capacità sono ottenute dai fornitori direttamente sulla base delle loro risorse (impianti di produzione o capacità di rimodulazione della domanda) o acquistandole su un mercato decentrato presso coloro che le detengono (ossia gestori di capacità, altri fornitori, trader, consumatori che sono loro fornitori ecc.).
(9)I gestori di capacità di produzione o di rimodulazione della domanda (di seguito «i gestori di capacità» o «i gestori») hanno da parte loro l'obbligo di far certificare la loro capacità dal gestore del sistema di trasmissione pubblico dell'energia elettrica («RTE»). Tali garanzie di capacità saranno assegnate ai gestori da RTE in base al contributo che si prevede che i loro impianti possano apportare alla riduzione del rischio di inadempimento durante i picchi di consumo.
(10)Le garanzie di capacità sono scambiabili e cedibili. L'acquisto da parte dei fornitori di garanzie di capacità presso i gestori di capacità per soddisfare l'obbligo imposto dalla legge sarà organizzato sulla base di un mercato decentrato delle garanzie di capacità.
Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017D0503