Decisione (UE) 2017/501 della Commissione del 12 Giugno 2015.

La Commissione europea,

Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

Visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

Viste le decisioni con le quali la Commissione ha avviato il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in relazione alla misura di aiuto SA.33623 (2012/C, ex 11/NN) (1); SA. 33624 (2012/C, ex 2011/CP) (2); SA.33451 (2012/C, ex 2012/NN) (3); e SA. 33581 (2012/C) (4).

Avendo invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente a detti articoli e alla luce di tali osservazioni,

considerando quanto segue:

1.PROCEDIMENTO

(1)In data 28 gennaio 2011 e 2 agosto 2011, la Commissione ha ricevuto tre denunce da parte del fondo d'investimento S.C. FP Proprietatea SA (in prosieguo «FP» o «il denunziante») in relazione alla vendita di energia elettrica da parte di S.C Hidroelectrica SA («Hidroelectrica») a più utenti a prezzi presumibilmente fissati al di sotto del livello del mercato.

(2)Il 25 aprile 2012, la Commissione ha comunicato alla Romania la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (5) (TFUE) in relazione alle presunte misure di aiuto di Stato, in prosieguo congiuntamente denominate «decisioni di avvio»:

-SA.33623 riguardo a S.C. ArcelorMittal Galați SA («ArcelorMittal»);

-SA.33624 riguardo a S.C. Alro SA («Alro»);

-SA.33451 riguardo a S.C. Alpiq RomEnergie S.R.L. («S.C. Alpiq RomEnergie»), S.C. Alpiq RomIndustries S.R.L. («Alpiq RomIndustries»), S.C. Energy Financing Team Romania S.R.L. («EFT»), S.C. Electromagnetica SA («Electromagnetica»), S.C. Energy Holding S.R.L. («Energy Holding»), S.C. Euro-Pec SA («Euro-Pec»), S.C. Electrica SA («Electrica») e S.C. Luxten-Lighting Group S.A («Luxten-Lighting»); in prosieguo denominate collettivamente distributori «commercianti di elettricità»;

-e SA 33581 riguardo a S.C. Electrocarbon SA Slatina («Electrocarbon») e S.C. ELSID Titu SA («Elsid»), in prosieguo «produttori di elettrodi».

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017D0501

 

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