Il Parlamento europeo,
-Vista la richiesta di revoca dell'immunità di Zbigniew Ziobro, trasmessa il 24 giugno 2013, dalla Procura della Repubblica di Polonia, nel quadro di un procedimento penale pendente presso il tribunale distrettuale di Varsavia centro, sezione V (penale) [prot. n. V K199/12] e comunicata in Aula il 9 settembre 2013,
-Avendo ascoltato Zbigniew Ziobro, a norma dell'articolo 7, paragrafo 5, del suo regolamento,
-Visti gli articoli 8 e 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,
-Viste le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 12 maggio 1964, 10 luglio 1986, 15 e 21 ottobre 2008, 19 marzo 2010 e 6 settembre 2011 (1),
-Visto l'articolo 105 della Costituzione della Repubblica di Polonia,
-Visti l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7 del suo regolamento,
-Vista la relazione della commissione giuridica (A7-0045/2014),
A.Considerando che il Procuratore della Repubblica di Polonia ha chiesto la revoca dell'immunità parlamentare di Zbigniew Ziobro, deputato al Parlamento europeo, nel quadro di un'azione giudiziaria attinente a un presunto reato penale;
B.Considerando che la richiesta del Procuratore della Repubblica si riferisce ad un reato soggetto ad azione in giudizio privata ai sensi dell'articolo 212, paragrafi 1 e 2, del Codice penale polacco;
C.Considerando che, a norma dell'articolo 8 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, i deputati al Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.
Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOC_2017_093_R_0031