Il Parlamento europeo,
-Vista la richiesta presentata il 16 ottobre 2013 da Lara Comi in difesa della sua immunità nel quadro del procedimento giudiziario pendente dinanzi al Tribunale di Ferrara,
-Avendo ascoltato Lara Comi il 5 novembre 2013, a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del suo regolamento,
-Visti gli articoli 8 e 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,
-Viste le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 12 maggio 1964, del 10 luglio 1986, del 15 e 21 ottobre 2008, del 19 marzo 2010 e del 6 settembre 2011 (1),
-Vista la sua decisione del 14 gennaio 2014 sulla richiesta di difesa dell'immunità e dei privilegi di Lara Comi,
-Visti l'articolo 6, paragrafo 3, e l'articolo 7 del suo regolamento,
-Vista la relazione della commissione giuridica (A7-0067/2014),
A.Considerando che Lara Comi, membro del Parlamento europeo, ha richiesto la difesa della propria immunità parlamentare in relazione ad un atto di citazione a comparire davanti al Tribunale di Ferrara, notificatole il 1o ottobre 2013 ed avente ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno che sarebbe stato cagionato dalle parole da lei proferite durante un dibattito politico nel corso di una trasmissione televisiva;
B.Considerando che il 30 luglio 2013 Lara Comi aveva già richiesto la difesa della propria immunità parlamentare in relazione ad un procedimento giudiziario avviato dalla Procura della Repubblica di Ferrara in seguito ad una querela per il reato di diffamazione aggravata per le medesime dichiarazioni che formano oggetto della presente decisione.
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOC_2017_093_R_0030