La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),
visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 7 sexies in combinato disposto con l'articolo 9, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)Ai sensi dell'articolo 139, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013, lo zucchero prodotto nel corso di una data campagna di commercializzazione in eccesso rispetto alla quota di cui all'articolo 136 del medesimo regolamento può essere esportato soltanto entro il limite quantitativo fissato dalla Commissione.
(2)Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1713 della Commissione (3) stabilisce il suddetto limite.
(3)I quantitativi di zucchero oggetto di domande di titoli di esportazione superano il limite quantitativo fissato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1713. Occorre pertanto stabilire una percentuale di accettazione per i quantitativi richiesti dal 13 al 17 marzo 2017, respingere tutte le domande di titoli di esportazione di zucchero presentate dopo il 17 marzo 2017 e sospendere la presentazione di domande di titoli di esportazione,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
1.I titoli di esportazione per lo zucchero fuori quota oggetto delle domande presentate dal 13 al 17 marzo 2017 sono rilasciati per i quantitativi richiesti, moltiplicati per una percentuale di accettazione del 66,806961 %.
2.Le domande di titoli di esportazione per lo zucchero fuori quota presentate il 20, 21, 22, 23 e 24 marzo 2017 sono respinte.
3.La presentazione delle domande di titoli di esportazione per lo zucchero fuori quota è sospesa per il periodo dal 27 Marzo 2017 al 30 Settembre 2017.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 Marzo 2017
Per la Commissione,
a nome del Presidente,
Jerzy PLEWA
Direttore Generale
Direzione Generale dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R0545