Decisione (UE) 2017/477 del Consiglio del 3 Marzo 2017 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio di Cooperazione istituito nell'ambito dell’Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione...

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 1 e l'articolo 37,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, l'articolo 100, paragrafo 2 e gli articoli 207 e 209, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)L'articolo 281, paragrafo 3, dell'accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra (1) («accordo»), prevede l'applicazione dell'accordo a titolo provvisorio, in tutto o in parte.

(2)L'articolo 3 della decisione (UE) 2016/123 del Consiglio (2) stabilisce quali parti dell'accordo devono essere applicate in via provvisoria. Tali parti dell'accordo sono state applicate in via provvisoria dal 1o maggio 2016.

(3)A norma dell'articolo 268, paragrafo 7, dell'accordo, il Consiglio di cooperazione deve stabilire il proprio regolamento interno.

(4)A norma dell'articolo 268, paragrafo 6, e dell'articolo 269, paragrafo 3, dell'accordo, il Consiglio di cooperazione e il comitato di cooperazione sono presieduti alternativamente da un rappresentante dell'Unione europea e da un rappresentante della Repubblica del Kazakhstan.

(5)A norma dell'articolo 269, paragrafo 1, dell'accordo, il Consiglio di cooperazione deve essere assistito dal comitato di cooperazione nell'esercizio delle sue funzioni.

(6)A norma dell'articolo 269, paragrafo 7, dell'accordo, il Consiglio di cooperazione deve stabilire, nel suo regolamento interno, le mansioni e il funzionamento del comitato di cooperazione e di qualsiasi sottocomitato o organismo istituito dal Consiglio di cooperazione.

(7)A norma dell'articolo 269, paragrafo 5, dell'accordo, il comitato di cooperazione si può riunire in una formazione specifica per affrontare questioni pertinenti inerenti al titolo III (Commercio e imprese). A norma dell'articolo 269, paragrafo 6, dell'accordo, il Consiglio di cooperazione può decidere di istituire sottocomitati specializzati o altri organismi in grado di coadiuvarlo nell'esercizio delle sue funzioni e deve determinare la composizione, le mansioni e le modalità di funzionamento di tali sottocomitati o organismi.

(8)A norma dell'articolo 268, paragrafo 1, dell'accordo, il Consiglio di cooperazione deve esercitare la vigilanza e verificare a scadenze regolari l'attuazione dell'accordo. A norma dell'articolo 268, paragrafo 4, dell'accordo, il Consiglio di cooperazione può delegare i suoi poteri, compreso il potere di adottare decisioni vincolanti, al comitato di cooperazione. A norma dell'articolo 268, paragrafo 3, dell'accordo, il Consiglio di cooperazione ha il potere di aggiornare o modificare gli allegati dell'accordo, previo consenso tra le parti, fatte salve le disposizioni specifiche di cui al titolo III (Commercio e imprese).

(9)A norma dell'articolo 25, paragrafo 3, dell'accordo, il Consiglio di cooperazione deve istituire un sottocomitato per la cooperazione doganale. A norma dell'articolo 25, paragrafo 4 dell'accordo, le questioni contemplate al capo 2 dell'accordo sono oggetto di un dialogo regolare. Il comitato di cooperazione può stabilire norme per lo svolgimento di tale dialogo, come stabilito all'articolo 25, paragrafo 4, dell'accordo.

(10)Al fine di assicurare l'effettiva attuazione dell'accordo, è opportuno adottare quanto prima il regolamento interno del Consiglio di cooperazione e quello del comitato di cooperazione e dei sottocomitati.

(11)La posizione dell'Unione in sede di Consiglio di cooperazione dovrebbe pertanto basarsi sui progetti di decisione acclusi,

Ha adottato la seguente Decisione:

Articolo 1

1.La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio di cooperazione istituito dall'articolo 268, paragrafo 1, dell'accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra, è basata sui progetti di decisione del Consiglio di cooperazione acclusi alla presente decisione per quanto riguarda:

-L'adozione del regolamento interno del Consiglio di cooperazione e quello del comitato di cooperazione, dei sottocomitati specializzati o di altri organismi;

-L'istituzione di un sottocomitato per la giustizia, la libertà e la sicurezza, di un sottocomitato per l'energia, i trasporti, l'ambiente e il cambiamento climatico e di un sottocomitato per la cooperazione doganale.

2.I rappresentanti dell'Unione in sede di Consiglio di cooperazione possono concordare correzioni tecniche minori dei progetti di decisione del Consiglio di cooperazione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

Il Consiglio di cooperazione è presieduto, per l'Unione, dall'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, in funzione delle sue competenze ai sensi dei trattati e nella sua qualità di presidente del Consiglio «Affari esteri».

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 3 Marzo 2017

Per il Consiglio

Il Presidente

M. FARRUGIA

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017D0477

 

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