Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Ai sensi dell'articolo 41, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (1) i prodotti ottenuti in Norvegia, in Svizzera o in Turchia in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul territorio sono considerati originari di un paese beneficiario, a condizione che tali materiali abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 45 del regolamento delegato stesso.
(2)A norma dell'articolo 54 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, il sistema di cumulo si applica a condizione che la Norvegia conceda, a condizioni di reciprocità, lo stesso trattamento ai prodotti originari di paesi beneficiari in cui sono incorporati materiali originari dell'Unione.
(3)Per quanto riguarda la Norvegia, il sistema di cumulo è stato inizialmente istituito mediante un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione e la Norvegia. Lo scambio di lettere è avvenuto il 29 gennaio 2001 dopo che il Consiglio aveva dato la propria approvazione con la decisione 2001/101/CE (2).
(4)Al fine di garantire l'applicazione di una nozione di origine corrispondente a quella contenuta nelle norme di origine del istema di preferenze generalizzate («SPG») dell'Unione, la Norvegia ha modificato le proprie norme di origine dell'SPG. Occorre pertanto rivedere l'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione e la Norvegia.
(5)Il sistema di riconoscimento reciproco dei certificati di origine sostitutivi, modulo A, da parte dell'Unione, della Norvegia e della Svizzera dovrebbe continuare nell'ambito dello scambio di lettere rivisto ed essere applicato, a determinate condizioni, dalla Turchia per facilitare gli scambi tra l'Unione, la Norvegia, la Svizzera e la Turchia.
(6)Inoltre, le norme di origine dell'SPG dell'Unione come riviste nel 2010 prevedono l'attuazione di un nuovo sistema per la creazione di prove di origine da parte di esportatori registrati che sarà applicato dal 1o gennaio 2017. A tal proposito, èanche necessario apportare modifiche allo scambio di lettere.
(7)Al fine di anticipare l'applicazione del nuovo sistema e delle relative regole, l'8 marzo 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un accordo in forma di scambio di lettere con la Norvegia relativamente al riconoscimento reciproco dei certificati di origine sostitutivi, modulo A, o delle attestazioni di origine sostitutive che prevede che i prodotti con un contenuto di origine norvegese, svizzera o turca siano trattati come prodotti con un contenuto di origine dell'Unione al momento dell'immissione sul territorio doganale dell'Unione. I negoziati si sono conclusi positivamente con la sigla dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia sul cumulo di origine tra l'Unione europea, la Svizzera, la Norvegia e la Turchia nel quadro del Sistema di preferenze generalizzate dell'Unione europea («accordo»).
(8)È opportuno firmare l'accordo,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia sul cumulo di origine tra l'Unione europea, la Svizzera, il la Norvegia e la Turchia nel quadro del sistema di preferenze generalizzate dell'Unione europea con riserva della conclusione di detto accordo (3).
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 18 marzo 2017
Fatto a Bruxelles, il 28 Febbraio 2017
Per il Consiglio
Il Presidente
J. HERRERA
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017D0471