La valutazione che segue è stata svolta conformemente alle disposizioni del trattato Euratom e non pregiudica eventuali valutazioni supplementari svolte ai sensi del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, né gli obblighi che scaturiscono da detto trattato e dal diritto derivato (1).
Il 6 settembre 2016 la Commissione europea ha ricevuto dal governo del Regno Unito, a norma dell’articolo 37 del trattato Euratom, i dati generali relativi al progetto di modifica dello smaltimento dei residui radioattivi (2) provenienti dal sito di Springfields Fuels Ltd.
Sulla base dei dati trasmessi e previa consultazione del gruppo di esperti, la Commissione ha formulato il seguente parere:
1.La distanza tra il sito di Springfields Fuels Ltd e il confine più vicino con un altro Stato membro, nella fattispecie l’Irlanda, è di 210 km;
2.La modifica prevista comporta l’introduzione di un limite di legge per lo scarico del cripton-85 aerotrasportato, mentre i limiti di legge per lo scarico di tutti gli altri elementi restano invariati;
3.Durante le normali condizioni d’esercizio, la modifica prevista non è suscettibile di causare un’esposizione significativa sotto il profilo sanitario della popolazione di un altro Stato membro, tenuto conto dei limiti di dose stabiliti dalla direttiva sulle norme fondamentali di sicurezza (3) e dalla direttiva sulle nuove norme fondamentali di sicurezza (4);
4.In caso di rilascio non programmato di effluenti radioattivi a seguito di incidenti del tipo e dell’entità considerati nei dati generali, le dosi cui le popolazioni di altri Stati membri potrebbero essere esposte non sarebbero significative sotto il profilo sanitario, tenuto conto dei livelli di riferimento stabiliti nella direttiva sulle nuove norme fondamentali di sicurezza.
In conclusione, la Commissione è del parere che l’attuazione del progetto di modifica dello smaltimento dei residui radioattivi provenienti dal sito di Springfields Fuels Ltd, situato nel Regno Unito, non sia suscettibile di comportare, né in condizioni normali d’esercizio né in caso di incidente del tipo e dell’entità considerati nei dati generali, una contaminazione radioattiva significativa sotto il profilo sanitario, delle acque, del suolo o dell’aria di un altro Stato membro, tenuto conto delle disposizioni stabilite dalla direttiva sulle norme fondamentali di sicurezza e dalla direttiva sulle nuove norme fondamentali di sicurezza.
Fatto a Bruxelles, il 14 Marzo 2017
Per la Commissione
Miguel ARIAS CAÑETE
Membro della Commissione
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017A0316(01)