Rettifica della risoluzione del Consiglio concernente un manuale aggiornato di Raccomandazione per la Cooperazione Internazionale tra forze di polizia e misure per prevenire e combattere la violenza e i disordini in occasione delle partite di calcio.
Pagina 13, il punto «3.14 bis Accordi bilaterali» è sostituito dal seguente:
«3.14 bis - Accordi bilaterali
Si raccomanda fermamente che, in una fase iniziale dei preparativi, i paesi partecipanti all’evento adottino un accordo bilaterale con le autorità ospitanti che definisca le modalità di scambio delle informazioni, il dispiegamento delle delegazioni di polizia ospiti e le altre questioni relative alla cooperazione di polizia in relazione all’evento. Tali accordi bilaterali possono anche contemplare settori di cooperazione governativa e giudiziaria. Sarà predisposto un esempio di accordo bilaterale che includerà l’elenco delle questioni che dovrebbero essere valutate e convenute tra le due parti. Tale esempio non costituirà un modello di accordo, ma piuttosto un aiuto per il negoziato bilaterale.»
Pagina 15, il secondo paragrafo è sostituito dal seguente:
«Nella raccomandazione Rec (2015) 1 del Comitato permanente del Consiglio d’Europa sulla sicurezza di cose e persone e sui servizi in occasione di partite di calcio e altri eventi sportivi figurano orientamenti dettagliati su tale questione.»
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016G1129(01)R(01)