Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Il 16 giugno 2014 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi al fine di concludere accordi relativi al commercio di prodotti biologici.
(2)La Commissione ha negoziato, per conto dell'Unione, un accordo con la Repubblica del Cile sul commercio di prodotti biologici («accordo»).
(3)Nell'accordo l'Unione e la Repubblica del Cile riconoscono l'equivalenza delle rispettive norme in materia di produzione biologica e dei sistemi di controllo relativi ai prodotti biologici.
(4)L'accordo intende promuovere il commercio di prodotti biologici, contribuendo allo sviluppo e all'espansione del settore biologico nell'Unione e nella Repubblica del Cile e raggiungendo un elevato livello di rispetto per i principi in materia di produzione biologica, di garanzia dei sistemi di controllo e di integrità dei prodotti biologici. Esso intende altresì promuovere la tutela dei rispettivi marchi biologici dell'Unione e della Repubblica del Cile e rafforzare la cooperazione normativa tra le parti sulle questioni relative alla produzione biologica.
(5)È opportuno firmare l'accordo,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
È autorizzata la firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile sul commercio di prodotti biologici, con riserva della sua conclusione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.
Fatto a Bruxelles, il 6 Marzo 2017
Per il Consiglio
Il Presidente
R. GALDES
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017D0436