La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 14, e l'articolo 24, paragrafo 7,
considerando quanto segue:
(1)Le disposizioni del presente regolamento sono strettamente collegate perché riguardano gli elementi richiesti per l'attuazione delle misure previste dal regolamento (UE) n. 909/2014. Al fine di garantire la coerenza fra tali misure e di facilitare una visione complessiva e l'accesso da parte delle persone soggette alle presenti disposizioni, è auspicabile includere in un unico regolamento tutti questi elementi che riguardano le misure di cui al regolamento (UE) n. 909/2014.
(2)A norma del regolamento (UE) n. 909/2014, i depositari centrali di titoli (CSD) impongono penali pecuniarie ai partecipanti ai loro sistemi di regolamento titoli che sono responsabili di mancati regolamenti (partecipanti inadempienti).
(3)Per garantire che le penali pecuniarie imposte ai partecipanti inadempienti abbiano un effetto deterrente efficace, i parametri per il calcolo del livello delle penali pecuniarie dovrebbero essere strettamente correlati al valore degli strumenti finanziari non consegnati, cui si dovrebbero applicare tassi sanzionatori adeguati. Il valore degli strumenti finanziari sottostanti l'operazione dovrebbe altresì costituire la base per il calcolo del livello della penale pecuniaria qualora il mancato regolamento sia dovuto alla mancanza di contanti. Il livello delle penali pecuniarie dovrebbe costituire un incentivo per i partecipanti inadempienti a regolare prontamente le operazioni non regolate. Per garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi perseguiti tramite l'imposizione di penali pecuniarie, è necessario monitorare su base continuativa l'adeguatezza dei parametri utilizzati per il calcolo di tali penali e, se del caso, correggerli sulla base dell'impatto delle penali sul mercato.
(4)In considerazione delle notevoli differenze di prezzo degli strumenti finanziari oggetto delle operazioni sottostanti multiple, e allo scopo di facilitare il calcolo delle penali pecuniarie, il valore degli strumenti finanziari dovrebbe essere basato su un unico prezzo di riferimento. I CSD dovrebbero utilizzare lo stesso prezzo di riferimento in un determinato giorno per calcolare le penali pecuniarie per mancati regolamenti riguardanti strumenti finanziari identici. Le penali pecuniarie dovrebbero pertanto essere il risultato della moltiplicazione del numero degli strumenti finanziari sottostanti l'operazione non regolata per il prezzo di riferimento rilevante. La determinazione dei prezzi di riferimento dovrebbe essere basata su dati e metodi obiettivi e affidabili.
(5)Considerando che l'automazione dei calcoli delle penali pecuniarie dovrebbe garantire la loro effettiva applicazione da parte dei CSD, è necessario stabilire tassi sanzionatori adeguati basati su un'unica tabella di valori facile da automatizzare e applicare. I tassi sanzionatori per tipi differenti di strumenti finanziari dovrebbero essere stabiliti a livelli tali per cui le penali pecuniarie risultanti soddisfino le condizioni del regolamento (UE) n. 909/2014.
(6)Di solito il regolamento delle operazioni su azioni è altamente standardizzato. Qualora le azioni dispongano di un mercato liquido e possano quindi essere acquistate facilmente, ai mancati regolamenti si dovrebbe applicare il tasso sanzionatorio più elevato, in modo da incentivare i partecipanti inadempienti a regolare tempestivamente le operazioni non regolate. Alle azioni prive di un mercato liquido dovrebbe essere applicato un tasso sanzionatorio più basso, dato che un simile tasso dovrebbe avere un effetto deterrente senza incidere sull'ordinato e corretto funzionamento dei mercati interessati.
(7)Il livello delle penali pecuniarie per i mancati regolamenti di operazioni su strumenti di debito emessi da emittenti sovrani dovrebbe tenere conto delle dimensioni abitualmente grandi di tali operazioni e della loro importanza per l'ordinato e corretto funzionamento dei mercati finanziari. Pertanto, a questi mancati regolamenti si dovrebbe applicare il tasso sanzionatorio più basso. Detto tasso però dovrebbe nondimeno avere un effetto deterrente e costituire un incentivo per un regolamento tempestivo.
(8)Gli strumenti di debito che non sono emessi da emittenti sovrani dispongono di mercati meno liquidi e le loro operazioni sono di minori dimensioni. Inoltre, tali strumenti di debito incidono di meno sull'ordinato e corretto funzionamento dei mercati finanziari rispetto agli strumenti di debito emessi da emittenti sovrani. Pertanto, il tasso sanzionatorio per mancati regolamenti dovrebbe essere superiore al tasso per gli strumenti di debito emessi da emittenti sovrani.
(9)Ai mancati regolamenti di operazioni su strumenti di debito si dovrebbero applicare tassi sanzionatori inferiori a quelli per i mancanti regolamenti di operazioni su altri strumenti finanziari, visto che i primi hanno dimensioni complessivamente più grandi, un regolamento non standardizzato, una maggiore portata transfrontaliera e una maggiore importanza per l'ordinato e corretto funzionamento dei mercati finanziari. Questo tasso sanzionatorio più basso dovrebbe nondimeno avere un effetto deterrente e costituire un incentivo per un regolamento tempestivo.
(10)Gli strumenti finanziari diversi dalle azioni e dagli strumenti di debito cui si applica il regolamento (UE) n. 909/2014, come i certificati di deposito, le quote di emissioni e i fondi indicizzati quotati, non hanno abitualmente un regolamento altamente standardizzato né mercati liquidi. Spesso inoltre sono negoziati fuori borsa (OTC). Dato che le loro operazioni hanno volumi e dimensioni limitati, e per tenere conto del fatto che le loro negoziazioni e il loro regolamento non sono standardizzati, ai mancati regolamenti in questi strumenti si dovrebbe applicare un tasso sanzionatorio simile a quello per le azioni prive di un mercato liquido.
Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1489420120908&uri=CELEX:32017R0389