Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 753/2011 del Consiglio, del 1o agosto 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando che:
(1)Il 1o agosto 2011 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 753/2011.
(2)Il 12 gennaio 2017 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, istituito a norma del punto 30 della risoluzione 1988 (2011) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ha aggiornato le informazioni relative a persone e entità soggette a misure restrittive.
(3)Il 16 febbraio 2017 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha rimosso una persona dall'elenco delle persone, gruppi, imprese e entità soggette alle misure restrittive.
(4)È opportuno pertanto sostituire di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) n. 753/2011,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (UE) n. 753/2011 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 Marzo 2017
Per il Consiglio
Il Presidente
L.GRECH
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R0404