La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull'interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo («regolamento sull'interoperabilità») (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 5,
previa consultazione del comitato per il cielo unico,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1207/2011 della Commissione (2) stabilisce requisiti per i sistemi utilizzati per la fornitura di dati di sorveglianza, per i loro componenti e le relative procedure, al fine di garantire l'armonizzazione delle prestazioni, l'interoperabilità e l'efficienza di tali sistemi nell'ambito della rete europea di gestione del traffico aereo e ai fini del coordinamento civile/militare.
(2)Per poter dotare gli aeromobili di caratteristiche nuove o aggiornate, gli operatori dovrebbero disporre delle specifiche delle apparecchiature necessarie entro i termini di cui all'articolo 5, paragrafi 4 e 5, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1207/2011. Le specifiche di certificazione elaborate dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea («l'Agenzia») sono tuttavia in una certa misura incompatibili con i requisiti del regolamento di esecuzione (UE) n. 1207/2011 e dovrebbero essere riallineate e rese compatibili con tali requisiti. Di conseguenza, non tutti gli operatori sono stati in grado di dotare i nuovi aeromobili delle nuove funzionalità ADS-B Out e Modo S Enhanced entro l'8 giugno 2016.
(3)Inoltre, le parti interessate hanno segnalato che attualmente i componenti di bordo dei sistemi di sorveglianza non sono sempre conformi al regolamento di esecuzione (UE) n. 1207/2011, in particolare per quanto riguarda i transponder Modo S Elementary utilizzati in precedenza, i quali non sembrano conformarsi alla norma più recente (ED-73E) come previsto nelle pertinenti specifiche di certificazione dell'Agenzia. Sarà necessario un aggiornamento per rendere conformi i transponder Modo S Elementary che ancora non lo sono. Considerando il requisito che prevede di dotare gli aeromobili anche delle funzionalità ADS-B e Modo S Enhanced, al fine di ottimizzare i costi sarebbe opportuno effettuare un solo aggiornamento dei componenti di bordo per le tre funzionalità.
(4)È pertanto opportuno modificare i termini entro i quali gli operatori sono tenuti a conformarsi ai pertinenti requisiti di interoperabilità di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1207/2011 al fine di concedere loro un periodo di tempo supplementare sufficiente. Tenendo conto degli ulteriori ritardi nella certificazione e nella disponibilità delle apparecchiature richieste che compromettono la fluidità dell'adeguamento della flotta esistente, non è più opportuno distinguere gli aeromobili in base alla data del loro certificato di aeronavigabilità.
(5)Al fine di ottemperare ai propri obblighi in termini di protezione dello spettro radio di cui all'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1207/2011, gli Stati membri devono garantire che i fornitori di servizi di navigazione aerea dispongano degli strumenti di misurazione e dei metodi di rispondenza necessari al fine di evitare che i sistemi di sorveglianza a terra producano interferenze dannose. Considerando che tali strumenti e metodi di rispondenza non sono facilmente disponibili e che i termini entro cui gli operatori sono tenuti a conformarsi ai pertinenti requisiti di interoperabilità sono stati modificati, è opportuno modificare anche i termini entro cui gli Stati membri sono tenuti a conformarsi ai pertinenti requisiti di protezione dello spettro radio di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1207/2011 dovrebbero essere modificati al fine di concedere loro un periodo di tempo supplementare sufficiente per adempiere ai propri obblighi.
(6)Al fine di garantire la coerenza, per quanto riguarda i termini di attuazione gli operatori degli aeromobili di Stato dovrebbero beneficiare di proroghe analoghe a quelle applicabili agli altri operatori di aeromobili. É pertanto opportuno modificare i termini entro cui gli Stati membri sono tenuti a garantire la conformità degli aeromobili di Stato ai pertinenti requisiti del regolamento (UE) n. 1207/2011. Anche i termini riguardanti le deroghe a talune categorie di aeromobili di cui al medesimo regolamento di esecuzione dovrebbero essere adeguati in modo da conservarne l'effetto pratico e i riferimenti di cui all'allegato II del medesimo regolamento dovrebbero essere aggiornati.
Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R0386