La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 8, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 9, paragrafo 4, lettera c),
vista la direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, l'articolo 7, lettera e) e l'articolo 13, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione (3) stabilisce, tra l'altro, le condizioni di certificazione veterinaria per l'introduzione nell'Unione di determinate partite di animali vivi, comprese le partite di ungulati. L'allegato I, parte 1, di detto regolamento istituisce un elenco di paesi terzi, territori o loro parti da cui tali partite possono essere introdotte nell'Unione, nonché le condizioni specifiche per l'introduzione di partite provenienti da taluni paesi terzi.
(2)L'allegato I, parte 2, dello stesso regolamento istituisce i modelli di certificati veterinari per i bovini domestici (incluse le specie Bubalus e Bison e loro incroci) destinati all'allevamento e/o alla produzione dopo l'importazione (BOV-X), per gli ovini (Ovis aries) e i caprini (Capra hircus) domestici destinati all'allevamento e/o alla produzione dopo l'importazione (OVI-X), per gli ovini (Ovis aries) e i caprini (Capra hircus) domestici destinati alla macellazione immediata dopo l'importazione (OVI-Y) e per gli animali dell'ordine degli artiodattili [esclusi i bovini (ivi comprese le specie Bubalus e Bison e loro incroci), l'Ovis aries, la Capra hircus, i suidi e i taiassuidi], e delle famiglie dei rinocerontidi e degli elefantidi (RUM). Detti certificati comprendono le garanzie da presentare in relazione alla febbre catarrale degli ovini, che è una malattia virale dei ruminanti non contagiosa, trasmessa da determinate specie di insetti Culicoides.
(3)Una parte del territorio del Canada (CA-1) figura nell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 con la menzione che da essa è autorizzata l'introduzione nell'Unione di partite di determinati ungulati sulla scorta dei certificati veterinari BOV-X, OVI-X, OVI-Y e RUM.
(4)Il Canada ha chiesto di essere riconosciuto indenne dalla febbre catarrale degli ovini durante un determinato periodo stagionale. A tal fine il Canada ha fornito informazioni atte a dimostrare che le condizioni atmosferiche del paese non consentono, nel periodo tra il 1o novembre e il 15 maggio, la circolazione delle specie di Culicoides cui si deve la trasmissione del virus della febbre catarrale degli ovini.
(5)Le informazioni fornite dal Canada sono conformi a quanto richiesto dall'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) al fine di dimostrare l'indennità da febbre catarrale degli ovini durante un determinato periodo stagionale, nonché alle prescrizioni applicate dall'Unione (4) in relazione ai movimenti degli animali ricettivi all'interno dell'Unione. È pertanto opportuno riconoscere il Canada indenne da febbre catarrale degli ovini durante un determinato periodo, la cui durata va dal 1o novembre al 15 maggio.
(6)La regionalizzazione del Canada che figura attualmente nell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione riflette il fatto che solo parte del territorio del Canada risultava colpita da febbre catarrale degli ovini. Poiché però lo stato di paese indenne durante un determinato periodo stagionale si applica all'intero territorio del Canada è opportuno sopprimere la distinzione tra le diverse parti.
(7)È pertanto opportuno modificare l'elenco che figura nell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione in modo da istituire la condizione specifica relativa all'introduzione nell'Unione di determinati ungulati ricettivi alla febbre catarrale degli ovini da un paese o un territorio indenne da febbre catarrale degli ovini durante un determinato periodo stagionale, nonché il riconoscimento di tale indennità al Canada durante un determinato periodo dal 1o novembre al 15 maggio. È opportuno modificare i modelli di certificati veterinari BOV-X, OVI-X, OVI-Y e RUM che figurano in detto allegato alla parte 2 in modo da introdurre i pertinenti attestati di polizia sanitaria per gli animali che provengono da un paese o un territorio indenne da febbre catarrale degli ovini durante un determinato periodo stagionale.
(8)Per motivi di chiarezza la voce relativa al Bangladesh nell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 dovrebbe essere soppressa in quanto essa ha cessato di essere applicabile dal 17 agosto 2015
(9)Nell'allegato I, parte 2, del regolamento (UE) n. 206/2010 la garanzia supplementare «A» menziona determinati punti dei modelli di certificati veterinari BOV-X, OVI-X e RUM. Poiché tali riferimenti non rimandano ai punti corretti dei certificati è opportuno apportare le necessarie modifiche per motivi di chiarezza.
(10)Nel modello di certificato veterinario OVI-Y inoltre l'attestato di polizia sanitaria al punto II.2.6 relativo alla scrapie è obsoleto ed è opportuno modificarlo per renderlo conforme alle condizioni per l'importazione di ovini e caprini stabilite all'allegato IX, capitolo E, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).
Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R0384