Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1)In data 5 marzo 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/119/PESC (1).
(2)Il 4 marzo 2016 il Consiglio ha prorogato fino al 6 marzo 2017 le misure restrittive nei confronti di sedici persone (2).
(3)In base a un riesame delle misure restrittive di cui alla decisione 2014/119/PESC, è opportuno prorogare l'applicazione di tali misure restrittive fino al 6 marzo 2018. La voce relativa a una persona elencata nell'allegato della decisione 2014/119/PESC dovrebbe essere soppressa.
(4)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2014/119/PESC,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
La decisione 2014/119/PESC è così modificata:
1)All'articolo 5, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«La presente decisione si applica fino al 6 marzo 2018.»;
2)L'allegato è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 3 Marzo 2017
Per il Consiglio
Il Presidente
M.FARRUGIA
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017D0381