Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 81,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),
considerando quanto segue:
(1)Gli allegati A e B del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) elencano le denominazioni date nel diritto nazionale degli Stati membri alle procedure di insolvenza e agli amministratori delle procedure di insolvenza cui si applica tale regolamento. L’allegato A elenca le procedure di insolvenza di cui all’articolo 2, punto 4, del medesimo regolamento e l’allegato B elenca gli amministratori delle procedure di insolvenza di cui al punto 5 del medesimo articolo.
(2)Il 4 dicembre 2015 la Polonia ha notificato alla Commissione le modifiche da apportare agli elenchi di cui agli allegati A e B del regolamento (UE) 2015/848. Tali modifiche sono conformi ai requisiti previsti dal medesimo regolamento.
(3)A norma dell’articolo 3 e dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, con lettera del 1o settembre 2016 il Regno Unito ha notificato che desidera partecipare all’adozione e all’applicazione del presente regolamento.
(4)A norma degli articoli 1 e 2 e dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e fatto salvo l’articolo 4 di tale protocollo, l’Irlanda non partecipa all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
(5)A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
(6)È opportuno pertanto modificare di conseguenza gli allegati A e B del regolamento (UE) 2015/848,
Hanno adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
Gli allegati A e B del regolamento (UE) 2015/848 sono sostituiti dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 26 giugno 2017.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
Fatto a Strasburgo, il 15 Febbraio 2017
Per il Parlamento europeo
Il Presidente
A.TAJANI
Per il Consiglio
Il Presidente
I.BORG
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R0353