La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1)A norma del regolamento (CE) n. 216/2008 è opportuno che la Commissione adotti le norme di attuazione necessarie a stabilire le condizioni per l'impiego in sicurezza dell'aeromobile. Il regolamento (UE) n. 965/2012 (2) della Commissione stabilisce tali condizioni.
(2)L'applicazione del regolamento (UE) n. 965/2012 ai voli di trasferimento (ferry flights) comporterebbe un onere amministrativo sproporzionato per il settore e per le autorità competenti. Al fine di introdurre un approccio più proporzionato e basato sul rischio per l'applicazione di tale regolamento, i voli «una tantum» che non trasportano passeggeri o merci in cui l'aeromobile viene trasportato per operazioni di ammodernamento, riparazione, controlli di manutenzione, ispezioni, consegna, esportazione o simili finalità dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 965/2012.
(3)Gli standard e le pratiche raccomandate dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO), di cui alla parte I dell'allegato 6 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944, comprendono disposizioni per l'utilizzo di velivoli monomotore a turbina di notte o in condizioni meteorologiche di volo strumentale. Tali disposizioni contengono, tra l'altro, un requisito per cui, nell'approvare tali operazioni, lo Stato dell'operatore deve garantire che siano rispettate determinate condizioni, comprese quelle relative alle apparecchiature installate, all'affidabilità motori, al controllo dei motori, alle procedure dell'operatore e all'addestramento dell'equipaggio di condotta. Il diritto dell'Unione dovrebbe essere allineato con tali disposizioni, garantendo che le operazioni commerciali di trasporto aereo effettuate con aeromobili monomotore di notte o in condizioni meteorologiche di volo strumentale siano soggette all'approvazione dell'autorità competente.
(4)Tale allineamento rende obsoleta la possibilità di esercizio, mediante deroghe, di velivoli monomotore alle condizioni stabilite nelle deroghe vigenti accordate dagli Stati membri a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (3), di cui all'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 965/2012. Tale disposizione dovrebbe pertanto essere soppressa. Tali deroghe per l'utilizzo di velivoli monomotore, comprese le condizioni ivi previste, dovrebbero essere considerate approvazioni da parte dell'autorità competente a norma del quadro giuridico allineato per un periodo di tempo adeguato dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, al fine di garantire una transizione agevole. Dopo tale periodo di transizione non dovrebbe più essere possibile avvalersi di tali deroghe, poiché saranno necessarie dette approvazioni. Eventuali modifiche pertinenti all'utilizzo di tali velivoli durante tale periodo di transizione dovrebbero continuare ad essere notificate.
(5)Gli operatori che effettuano operazioni commerciali specializzate, nonché gli operatori che effettuano operazioni non commerciali con aeromobili a motore complessi o operazioni non commerciali specializzate con aeromobili a motore complessi che non trasportano merci pericolose dovrebbero continuare a stabilire e mantenere programmi di addestramento per merci pericolose in conformità all'allegato III (parte ORO) del regolamento (UE) n. 965/2012. Al fine di introdurre un approccio più proporzionato e basato sul rischio per l'applicazione di tali norme, l'autorità competente non dovrebbe tuttavia più essere tenuta ad approvare tali programmi di addestramento.
(6)È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 965/2012. L'allegato III (parte ORO) di tale regolamento in particolare dovrebbe essere modificato al fine di adottare un approccio più proporzionato e basato sul rischio per i requisiti di approvazione per i programmi di addestramento per merci pericolose e un nuovo capo sulle operazioni con velivolo monomotore a turbina dovrebbe essere aggiunto all'allegato V (parte SpA).
(7)Le misure di cui al presente regolamento relative ai velivoli monomotore a turbina si basano sul parere (4) espresso dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea in conformità all'articolo 17, paragrafo 2, lettera b), e all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008.
Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R0363