Regolamento (UE) 2017/334 della Commissione del 27 Febbraio 2017 che rettifica le versioni nelle lingue bulgara, estone, neerlandese e tedesca del Regolamento (UE) n. 1321/2014 sul mantenimento dell’aeronavigabilità di aeromobili…

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)È stato rilevato un errore nella versione in lingua neerlandese del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione (2), quale modificato dal regolamento (UE) 2015/1088 (3), più precisamente al punto 145.A.55 c) 3 dell'allegato II (parte 145), per quanto riguarda il numero degli anni in ordine ai quali devono essere consegnate le registrazioni relative alle manutenzioni. È pertanto necessaria una rettifica della versione in lingua neerlandese. Le altre versioni linguistiche non sono interessate.

(2)È stato rilevato un errore nelle versioni nelle lingue bulgara, estone e tedesca del regolamento (UE) n. 1321/2014, quale modificato dal regolamento (UE) 2015/1088, più precisamente al punto 145.A.70 a) 6 dell'allegato II (parte 145), per quanto riguarda l'omissione dell'espressione «personale di supporto». È pertanto necessaria una rettifica delle versioni nelle lingue bulgara, estone e tedesca. Le altre versioni linguistiche non sono interessate.

(3)È pertanto opportuno rettificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1321/2014.

(4)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 65, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008,

Ha adottato il seguente Regolamento:

Articolo 1

(Riguarda solo le versioni nelle lingue bulgara, estone, neerlandese e tedesca.)

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 Febbraio 2017

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R0334

 

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