Regolamento (UE) 2017/294 della Commissione del 20 Febbraio 2017.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 18 bis, paragrafo 3, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)La direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ha modificato la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra dell'Unione.

(2)Il regolamento (CE) n. 748/2009 (3) della Commissione stabilisce l'elenco degli operatori aerei che hanno svolto una delle attività di trasporto aereo elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE al 1o gennaio 2006 o successivamente a tale data.

(3)Tale elenco è inteso a ridurre l'onere amministrativo a carico degli operatori aerei indicando quale Stato membro è preposto alla regolamentazione di un determinato operatore aereo.

(4)L'inserimento di un operatore aereo nel sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'Unione dipende dall'esercizio di un'attività di trasporto aereo di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE e non è subordinato all'inserimento nell'elenco degli operatori aerei stabilito dalla Commissione in base all'articolo 18 bis, paragrafo 3, di tale direttiva.

(5)Le modifiche dell'elenco degli operatori aerei si basano sugli ultimi dati trasmessi da Eurocontrol.

(6)Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza, in modo da rispettare il termine per l'aggiornamento annuale dell'elenco degli operatori aerei fissato dall'articolo 18 bis, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2003/87/CE.

(7)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 748/2009,

Ha adottato il seguente Regolamento:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 748/2009 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 Febbraio 2017

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R0294

 

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