Decisione (PESC) 2017/288 del Consiglio del 17 Febbraio 2017 che modifica la decisione 2011/101/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe.

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)Il 15 febbraio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/101/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (1).

(2)È opportuno introdurre una deroga al divieto di vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di attrezzature che potrebbero essere utilizzate ai fini della repressione interna per consentire la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di determinati prodotti che sono destinati unicamente a un uso civile per progetti nel settore minerario o infrastrutturale.

(3)Il Consiglio ha riesaminato la decisione 2011/101/PESC, tenendo conto degli sviluppi della situazione politica in Zimbabwe.

(4)È opportuno prorogare le misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe fino al 20 febbraio 2018.

(5)Le misure restrittive dovrebbero essere mantenute per le sette persone e per l'unica entità di cui allegato I della decisione 2011/101/PESC. La sospensione delle misure restrittive dovrebbe essere prorogata per le cinque persone di cui all'allegato II della decisione 2011/101/PESC.

(6)È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2011/101/PESC,

Ha adottato la seguente Decisione:

Articolo 1

La decisione 2011/101/PESC è così modificata:

1)All'articolo 3 è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.   L'articolo 2 non si applica alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di determinate attrezzature che potrebbero essere utilizzate ai fini della repressione interna qualora le attrezzature siano destinate unicamente a un uso civile per progetti nel settore minerario o infrastrutturale, previa autorizzazione, caso per caso, delle autorità competenti dello Stato membro esportatore.»;

2)L’articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

1.La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

2.La presente decisione si applica fino al 20 febbraio 2018.

3.Le misure di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, nella misura in cui si applicano alle persone di cui all'allegato II, sono sospese fino al 20 febbraio 2018.

4.La presente decisione è costantemente riesaminata ed è prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 17 Febbraio 2017

Per il Consiglio

Il Presidente

E. BARTOLO

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017D0288

 

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