La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1850 della Commissione, del 13 ottobre 2015, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sul commercio dei prodotti derivati dalla foca (1), in particolare l'articolo 3,
considerando quanto segue:
(1)L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) stabilisce le condizioni alle quali i prodotti derivati dalla foca provenienti dalla caccia praticata dagli Inuit o da altre comunità indigene possono essere immessi sul mercato dell'Unione. Il rispetto di tali condizioni deve essere attestato da un organismo riconosciuto nel momento in cui i prodotti derivati dalla foca sono immessi sul mercato.
(2)L'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1850 stabilisce i requisiti che gli enti devono soddisfare per essere inseriti in un elenco degli organismi riconosciuti ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1007/2009.
(3)L'immissione sul mercato di prodotti derivati dalla foca provenienti dalla caccia praticata dagli Inuit o da altre comunità indigene deve essere accompagnata da un documento emesso da un organismo riconosciuto che certifichi che le condizioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/1850 sono state soddisfatte.
(4)Il 22 novembre 2016 la Commissione ha ricevuto una richiesta del governo dei Territori del Nord-Ovest di essere autorizzato in qualità di organismo riconosciuto ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 bis, del regolamento (CE) n. 1007/2009. La richiesta era corredata dai documenti giustificativi previsti dall'articolo 3 del regolamento (UE) 2015/1850.
(5)La Commissione ha svolto una valutazione sulla base delle prove documentali presentate al fine di determinare se il governo dei Territori del Nord-Ovest soddisfacesse le condizioni necessarie per essere un organismo riconosciuto a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1850.
(6)La Commissione ha concluso che il governo dei Territori del Nord-Ovest soddisfa tutti i requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1850 e che il governo dei Territori del Nord-Ovest dovrebbe figurare nell'elenco degli organismi riconosciuti,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
Il governo dei Territori del Nord-Ovest è considerato un organismo riconosciuto ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1850.
Articolo 2
Il contenuto della presente decisione è pubblicato senza indugio sul sito web della Commissione.
Articolo 3
La presente decisione è destinata al governo dei Territori del Nord-Ovest del Canada.
Fatto a Bruxelles, il 14 Febbraio 2017
Per la Commissione
Karmenu VELLA
Membro della Commissione
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017D0265