Il Consiglio dell’Unione europea,
visti lo statuto dei funzionari dell'Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, stabiliti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 2 del suddetto statuto e l'articolo 6 del suddetto regime,
considerando quanto segue:
(1)A norma dell'articolo 240, paragrafo 2, primo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il segretariato generale del Consiglio è posto sotto la responsabilità di un segretario generale.
(2)Al fine di promuovere la semplificazione amministrativa e la gestione efficace del personale, è opportuno che il segretario generale disponga di un margine più ampio per delegare i suoi poteri al direttore generale dell'amministrazione per quanto riguarda l'applicazione dello statuto dei funzionari dell'Unione europea («statuto dei funzionari») e del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea («regime applicabile»). Inoltre, è opportuno che il segretario generale sia autorizzato a delegare a tutti i direttori generali il potere di decidere in merito alle riassegnazioni e ai trasferimenti interni secondo il fabbisogno di personale nell'ambito delle rispettive direzioni generali.
(3)È opportuno abrogare la decisione 2013/811/UE del Consiglio (2),
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
1.I poteri demandati dallo statuto dei funzionari all'autorità che ha il potere di nomina e dal regime applicabile all'autorità competente a concludere i contratti di assunzione sono esercitati, per quanto riguarda il segretariato generale del Consiglio:
a)Dal Consiglio, per quanto riguarda il segretario generale;
b)Dal Consiglio, su proposta del segretario generale, per quanto riguarda l'applicazione degli articoli 1 bis, 30, 34, 41, 49, 50 e 51 dello statuto dei funzionari ai direttori generali;
c)Dal segretario generale negli altri casi.
2.Il segretario generale è autorizzato a delegare al direttore generale dell'amministrazione tutti o parte dei suoi poteri per quanto riguarda l'applicazione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile.
3.Il segretario generale è autorizzato a delegare a tutti i direttori generali il potere riguardante le riassegnazioni e i trasferimenti nell'interesse del servizio nell'ambito delle rispettive direzioni generali a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, primo comma, dello statuto dei funzionari.
Articolo 2
La decisione 2013/811/UE è abrogata.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 1° Marzo 2017.
Fatto a Bruxelles, il 6 Febbraio 2017
Per il Consiglio
Il Presidente
F. MOGHERINI
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017D0262