Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 31, paragrafo 1, e 37,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 180 e l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),
vista la proposta comune dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
vista l'approvazione del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1)Conformemente alla decisione (UE) 2015/1989 del Consiglio (2), l'accordo sul proseguimento delle attività del Centro internazionale di scienza e tecnologia tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica («Euratom»), costituenti un'unica parte, e la Georgia, il Giappone, il Regno di Norvegia, la Repubblica del Kirghizistan, la Repubblica d'Armenia, la Repubblica del Kazakistan, la Repubblica di Corea, la Repubblica del Tagikistan e gli Stati Uniti d'America («accordo») è stato firmato il 9 dicembre 2015, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.
(2)L'accordo dovrebbe essere approvato,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
L'accordo sul proseguimento delle attività del Centro internazionale di scienza e tecnologia è approvato a nome dell'Unione europea.
Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a depositare, a nome dell'Unione, lo strumento di cui all'articolo 17 dell'accordo. (3)
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 6 Febbraio 2017
Per il Consiglio
Il Presidente
F. MOGHERINI
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017D0248