La Commissione europea,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 101, secondo comma,
vista l'approvazione del Consiglio a norma dell'articolo 101 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (1),
considerando quanto segue:
(1)Il 21 ottobre 2013 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati relativi a un accordo sul proseguimento delle attività del Centro internazionale di scienza e tecnologia tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, costituenti un'unica parte, e la Georgia, il Giappone, il Regno di Norvegia, la Repubblica del Kirghizistan, la Repubblica d'Armenia, la Repubblica del Kazakistan, la Repubblica di Corea, la Repubblica del Tagikistan e gli Stati Uniti d'America.
(2)I negoziati si sono conclusi con successo il 10 settembre 2015.
(3)L'accordo è stato firmato da tutte le parti il 9 dicembre 2015 a Astana, Kazakistan.
(4)L'accordo riguarda anche questioni di competenza della Comunità europea dell'energia atomica.
(5)La conclusione dell'accordo è soggetta a una procedura distinta per le materie rientranti nel trattato sull'Unione europea e nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
(6)L'accordo sul proseguimento delle attività del Centro internazionale di scienza e tecnologia tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, costituenti un'unica parte, e la Georgia, il Giappone, il Regno di Norvegia, la Repubblica del Kirghizistan, la Repubblica d'Armenia, la Repubblica del Kazakistan, la Repubblica di Corea, la Repubblica del Tagikistan e gli Stati Uniti d'America dovrebbe essere approvato a nome della Comunità europea dell'energia atomica,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
La conclusione dell'accordo sul proseguimento delle attività del Centro internazionale di scienza e tecnologia tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, costituenti un'unica parte, e la Georgia, il Giappone, il Regno di Norvegia, la Repubblica del Kirghizistan, la Repubblica d'Armenia, la Repubblica del Kazakistan, la Repubblica di Corea, la Repubblica del Tagikistan e gli Stati Uniti d'America (l'«accordo») è approvata a nome della Comunità europea dell'energia atomica.
Il testo dell'accordo è allegato alla decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo (2).
Articolo 2
Il commissario responsabile per la cooperazione internazionale e lo sviluppo è autorizzato a espletare, a nome della Comunità europea dell'energia atomica, tutte le procedure necessarie per esprimere il consenso della Comunità europea dell'energia atomica a essere vincolata dall'accordo, in particolare a depositare la notifica di cui all'articolo 18 dell'accordo.
Fatto a Bruxelles, il 2 Giugno 2016
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017D0251