Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1)Il 4 febbraio 2008 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2008/124/PESC (2).
(2)L'8 giugno 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/322/PESC (3), che ha modificato e prorogato l'azione comune 2008/124/PESC per un periodo di due anni fino al 14 giugno 2012.
(3)Il 5 giugno 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/291/PESC (4), che ha modificato e prorogato l'azione comune 2008/124/PESC per un periodo di due anni fino al 14 giugno 2014.
(4)Il 12 giugno 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/349/PESC (5) che modifica e proroga l'azione comune 2008/124/PESC per un periodo di due anni fino al 14 giugno 2016 e prevede un importo di riferimento finanziario per il periodo dal 15 giugno 2014 fino al 14 ottobre 2014.
(5)L'azione comune 2008/124/PESC dovrebbe essere modificata affinché preveda un nuovo importo di riferimento finanziario destinato a coprire il periodo dal 15 ottobre 2014 fino al 14 giugno 2015.
(6)Nel quadro del suo mandato e in linea con le conclusioni del comitato politico e di sicurezza del 2 settembre 2014, l'EULEX KOSOVO dovrebbe altresì fornire sostegno ai procedimenti giudiziari penali trasferiti in uno Stato membro, fatto salvo il completamento di tutti i dispositivi giuridici necessari per coprire tutte le fasi di tali procedimenti.
(7)L'EULEX KOSOVO sarà condotta nell'ambito di una situazione che può deteriorarsi e che potrebbe impedire il conseguimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione di cui all'articolo 21 del trattato.
(8)È opportuno, pertanto, modificare di conseguenza l'azione comune 2008/124/PESC,
Ha adottato la seguente decisione:
Articolo 1
L'azione comune 2008/124/PESC è così modificata:
1)è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 3 bis
Procedimenti giudiziari trasferiti
1.Per assolvere il suo mandato, comprese le responsabilità esecutive, quali figurano all'articolo 3, lettere a) e d), l'EULEX KOSOVO sostiene i procedimenti giudiziari trasferiti in uno Stato membro al fine di perseguire e pronunciarsi sulle azioni penali risultanti dall'inchiesta sulle accuse sollevate in una relazione dal titolo “Trattamento disumano delle persone e traffico illecito di organi umani in Kosovo” presentata il 12 dicembre 2010 dal relatore speciale della Commissione Affari Legali e Diritti Umani del Consiglio d'Europa.
2.I giudici e i procuratori responsabili dei procedimenti esercitano le loro funzioni in piena indipendenza ed autonomia.»;
2)all'articolo 8, paragrafo 2, è aggiunta la frase seguente:
«I giudici e i procuratori dell'EULEX KOSOVO rispondono alle più elevate qualifiche professionali necessarie per il livello o la complessità della materia di cui si occupano e sono nominati dopo un processo di selezione indipendente.»;
3)all'articolo 16, paragrafo 1, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:
«L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa all'EULEX KOSOVO dal 15 ottobre 2014 fino al 14 giugno 2015 è di 55 820 000 EUR.
L'importo di riferimento finanziario relativo al periodo successivo per l'EULEX KOSOVO è deciso dal Consiglio.»;
4)all'articolo 18 è aggiunto il paragrafo seguente:
«5.L'autorizzazione di trasmettere a parti terze e alle competenti autorità locali informazioni e documenti classificati dell'UE prodotti ai fini dell'EULEX KOSOVO, concessa all'alto rappresentante conformemente ai paragrafi 1 e 2, non si estende alle informazioni raccolte o ai documenti prodotti ai fini dei procedimenti giudiziari condotti nel quadro del mandato dell'EULEX KOSOVO. Ciò non impedisce la trasmissione di informazioni non sensibili relative all'organizzazione amministrativa o all'efficienza dei procedimenti.»;
5)all'articolo 20, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Essa cessa di produrre effetti il 14 giugno 2016. In base a una proposta dell'alto rappresentante e tenendo conto delle fonti di finanziamento complementari nonché dei contributi di altri partner, il Consiglio adotta le decisioni necessarie al fine di garantire che il mandato dell'EULEX KOSOVO a sostegno dei procedimenti giudiziari trasferiti di cui all'articolo 3 bis e i relativi mezzi finanziari necessari abbiano effetto fino al momento della conclusione di tali procedimenti giudiziari.».
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 29 Settembre 2014
Per il Consiglio
Il presidente
S. GOZI
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_284_R_0015