La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l'articolo 28, paragrafo 4, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1)L'articolo 28 del regolamento (CE) n. 178/2002 istituisce dieci gruppi di esperti scientifici che formulano i pareri scientifici dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità»), ciascuno entro la sfera delle rispettive competenze. Tali gruppi di esperti comprendono tra l'altro il gruppo di esperti scientifici sugli additivi alimentari e sulle fonti di nutrienti aggiunte agli alimenti («gruppo ANS»), il gruppo di esperti scientifici sui prodotti dietetici, l'alimentazione e le allergie («gruppo NDA») e il gruppo di esperti scientifici sui materiali a contatto con gli alimenti, sugli enzimi, gli aromatizzanti e i coadiuvanti tecnologici («gruppo CEF»).
(2)Il 3 febbraio 2016 l'Autorità ha presentato alla Commissione una domanda di modifica della denominazione dei gruppi ANS, NDA e CEF per tenere conto dei cambiamenti attesi nello sviluppo tecnico e scientifico.
(3)I cambiamenti tecnici e scientifici incideranno soprattutto sul carico di lavoro dei gruppi di esperti. In particolare nei prossimi anni è verosimilmente destinato ad aumentare il carico di lavoro del gruppo CEF a causa della necessità di valutare le domande in attesa per l'inclusione di enzimi alimentari nell'elenco dell'Unione a norma del regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Pertanto la valutazione degli aromatizzanti attualmente svolta dal gruppo CEF dovrebbe essere assegnata al gruppo ANS.
(4)Per evitare tuttavia di sovraccaricare l'attuale gruppo ANS, la valutazione delle fonti di nutrienti e di altre sostanze con effetto fisiologico aggiunte agli alimenti dovrebbe essere assegnata al gruppo NDA, dal momento che il suo carico di lavoro è probabilmente destinato a diminuire a seguito della messa a punto di valori dietetici di riferimento e della diminuzione del numero di domande di iscrizione nell'elenco delle indicazioni sulla salute consentite a norma del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Questa riassegnazione è inoltre coerente con le competenze specifiche del gruppo NDA, in quanto alcune sostanze utilizzate come fonti di nutrienti rientrano nella categoria dei nuovi prodotti alimentari, attualmente valutati dal gruppo NDA.
(5)La denominazione dei tre gruppi in questione è pertanto modificata come segue dal presente regolamento: il gruppo ANS è ridenominato «gruppo di esperti scientifici sugli additivi alimentari e gli aromatizzanti», il gruppo NDA è ridenominato «gruppo di esperti scientifici sull'alimentazione, i nuovi prodotti alimentari e gli allergeni alimentari», e il gruppo CEF è ridenominato «gruppo di esperti scientifici sui materiali a contatto con gli alimenti, sugli enzimi e sui coadiuvanti tecnologici».
(6)L'attuale mandato dei membri dei gruppi ANS e CEF scadrà il 30 giugno 2017 e l'attuale mandato dei membri degli altri otto gruppi di esperti scientifici dell'Autorità, tra cui il gruppo NDA, scadrà il 30 giugno 2018. Per concedere all'Autorità il tempo necessario a organizzare in modo efficiente i gruppi di esperti a norma dell'articolo 28, paragrafi 5 e 9, del regolamento (CE) n. 178/2002, il presente regolamento si applica a decorrere dal 1o luglio 2018.
(7)Il regolamento (CE) n. 178/2002 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
(8)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
L'articolo 28, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 178/2002 è così modificato:
1.La lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)Il gruppo di esperti scientifici sugli additivi alimentari e gli aromatizzanti;»
2.La lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e)Il gruppo di esperti scientifici sull'alimentazione, i nuovi prodotti alimentari e gli allergeni alimentari;»
3.La lettera j) è sostituita dalla seguente:
«j)Il gruppo di esperti scientifici sui materiali a contatto con gli alimenti, sugli enzimi e sui coadiuvanti tecnologici.»
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica a decorrere dal 1o luglio 2018.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 Febbraio 2017
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R0228