La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (1), in particolare l'articolo 78, paragrafo 7, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1)È necessario stabilire norme affinché le autorità competenti possano valutare i metodi interni adottati dagli enti per calcolare i requisiti di fondi propri, nonché norme dettagliate relative alle procedure per condividere tali valutazioni tra le autorità competenti cui spetta sorvegliare la gamma degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio o dei requisiti di fondi propri calcolati dagli enti autorizzati ad utilizzare metodi interni per il calcolo di detti importi o dei requisiti di fondi propri.
(2)La valutazione della qualità dei metodi avanzati utilizzati dagli enti consente di mettere a confronto i metodi interni a livello dell'Unione e a tal fine l'Autorità bancaria europea (ABE) assiste le autorità competenti nel valutare la sottovalutazione potenziale dei requisiti di fondi propri. Le norme relative alle procedure per condividere le valutazioni dovrebbero contenere opportune disposizioni sulla tempistica della condivisione di tali valutazioni con le pertinenti autorità competenti e con l'ABE.
(3)Le autorità competenti responsabili della vigilanza sugli enti appartenenti ad un gruppo soggetto a vigilanza su base consolidata hanno un legittimo interesse ad accertarsi della qualità dei metodi interni usati da tali enti, poiché tali metodi sono tenuti in considerazione in primo luogo in sede di decisione congiunta sull'approvazione dei metodi interni, a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 575/2013 del parlamento europeo e del Consiglio (2). Le norme relative alle procedure per condividere le valutazioni effettuate a norma dell'articolo 78, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE dovrebbero inoltre specificare in quali modi si esplichino gli obblighi generali di collaborazione e di scambio delle informazioni all'interno dei collegi nel contesto specifico dell'esercizio di analisi comparata.
(4)Al fine di garantire che le valutazioni effettuate a norma dell'articolo 78, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE siano condivise con efficienza e praticità, le autorità competenti dovrebbero rendere note le proprie stime o le proprie opinioni sul livello di sottovalutazione potenziale dei requisiti di fondi propri derivante dai metodi interni utilizzati dagli enti, nonché le riflessioni all'origine delle conclusioni esposte nelle valutazioni delle autorità competenti. Oltre a ciò, le misure correttive poste in essere o previste dalle autorità competenti a norma dell'articolo 78, paragrafo 4, di detta direttiva sono rilevanti anche per tutte le altre autorità competenti responsabili della vigilanza sugli enti appartenenti ad un gruppo soggetto a vigilanza su base consolidata, le quali hanno un legittimo interesse ad accertarsi della qualità costante del metodo interno utilizzato da tali enti. Le misure correttive poste in essere o previste dalle autorità competenti dovrebbero inoltre essere portate a conoscenza dell'ABE a norma dell'articolo 107, paragrafo 1, di detta direttiva, in quanto necessarie all'ABE per lo svolgimento dei propri compiti.
(5)La relazione che l'ABE produce per assistere le autorità competenti nel valutare la qualità dei metodi interni costituisce una pietra miliare dell'esercizio di analisi comparata, giacché tale relazione contiene i risultati del confronto degli enti interessati con enti loro simili a livello dell'Unione. Le informazioni contenute nella relazione dell'ABE dovrebbero pertanto fornire alle autorità competenti le basi per decidere a quali società e portafogli prestare «particolare attenzione» in sede di valutazione, come prescritto dall'articolo 78, paragrafo 3, primo comma, della direttiva 2013/36/UE.
(6)I risultati della valutazione della qualità dei metodi interni dipendono dalla qualità dei dati comunicati dagli enti pertinenti a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070 (3), che devono anche essere coerenti e paragonabili. Le autorità competenti dovrebbero pertanto confermare la corretta applicazione di detto regolamento di esecuzione da parte degli enti, in particolare in relazione all'esercizio da parte degli enti della possibilità di non presentare informazioni su determinati portafogli individuali.
(7)Qualora le autorità competenti calcolino i parametri di riferimento avvalendosi del metodo standardizzato si dovrebbe, per motivi di prudenza, effettuare un aggiustamento dei requisiti di fondi propri per il rischio di credito ottenuti applicando il metodo standardizzato. Tale aggiustamento dovrebbe essere stabilito nella misura applicata transitoriamente al calcolo del requisito minimo di Basilea I in base all'articolo 500 del regolamento (UE) n. 575/2013.
(8)I parametri basati sul metodo standardizzato non sono attualmente considerati da utilizzare nel caso del rischio di mercato, poiché possono indurre distorsioni. A causa di importanti differenze metodologiche nel calcolo dei requisiti di fondi propri secondo il metodo standardizzato e secondo metodi interni, dovute principalmente a marcate differenze nell'aggregazione o diversificazione delle posizioni individuali, un raffronto tra le due metriche in relazione al rischio di mercato per i portafogli di piccole dimensioni non fornirebbe un'indicazione significativa della sottovalutazione potenziale dei requisiti di fondi propri. Qualora nella valutazione di modelli del rischio di credito siano tenuti presenti i calcoli del metodo standardizzato, il loro impiego dovrebbe essere inteso unicamente ad ottenere parametri di riferimento per la valutazione, piuttosto che soglie.
(9)Nel valutare la qualità complessiva dei metodi interni degli enti e il grado di variabilità osservato in specifici metodi, le autorità competenti non dovrebbero prestare attenzione unicamente ai risultati bensì mirare a determinare i principali motivi della variabilità e trarre conclusioni per i diversi metodi di modellizzazione. Le autorità competenti dovrebbero pertanto essere tenute a prendere in considerazione i risultati dei calcoli alternativi del valore a rischio (VaR) e del valore a rischio in condizioni di stress (sVaR) sulla scorta delle serie temporali di profitti e perdite.
(10)Poiché il ruolo delle autorità competenti è fondamentale per l'esame e la conferma della qualità dei metodi interni, oltre a ricevere le informazioni trasmesse dagli enti ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070, le autorità competenti dovrebbero avvalersi dei poteri loro concessi dal regolamento (UE) n. 575/2013 per approvare e riesaminare i metodi interni in modo proattivo, richiedendo qualsiasi altra informazione utile per la valutazione corrente della qualità dei metodi interni.
Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.
Tratto da:
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R0180