Regolamento d’Esecuzione (UE) 2017/162 della Commissione del 31 Gennaio 2017.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (1), in particolare l'articolo 105, paragrafi 1, 2, 3 e 5,

considerando quanto segue:

(1)I contingenti di pesca per l'anno 2015 sono stati fissati dai seguenti regolamenti:

-Regolamento (UE) n. 1221/2014 del Consiglio (2),

-Regolamento (UE) n. 1367/2014 del Consiglio (3),

-Regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio (4) e

-Regolamento (UE) 2015/106 del Consiglio (5).

(2)I contingenti di pesca per l'anno 2016 sono stati fissati dai seguenti regolamenti:

-Regolamento (UE) n. 1367/2014,

-Regolamento (UE) 2015/2072 del Consiglio (6),

-Regolamento (UE) 2016/72 del Consiglio (7) e

-Regolamento (UE) 2016/73 del Consiglio (8).

(3)A norma dell'articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, la Commissione, qualora constati che uno Stato membro ha superato i contingenti di pesca ad esso assegnati, procede a detrazioni dai contingenti futuri di tale Stato membro.

(4)Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2226 della Commissione (9) ha stabilito detrazioni dai contingenti di pesca di determinati stock per il 2016 in seguito al superamento dei contingenti di tali stock negli anni precedenti.

(5)Tuttavia per alcuni Stati membri non è stato possibile applicare, con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2226, detrazioni dai contingenti assegnati per gli stock che hanno formato oggetto di superamento poiché nel 2016 tali Stati membri non disponevano di contingenti per tali stock.

(6)A norma dell'articolo 105, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009, se non è possibile operare detrazioni dallo stock che ha formato oggetto di superamento nell'anno successivo al superamento stesso perché lo Stato membro interessato non dispone di un contingente, è possibile operare detrazioni su altri stock presenti nella stessa zona geografica o aventi lo stesso valore commerciale. Conformemente alla comunicazione della Commissione 2012/C 72/07 (10), tali detrazioni dovrebbero essere applicate preferibilmente a contingenti assegnati per stock pescati dalla stessa flotta che ha superato il contingente, tenendo conto della necessità di evitare rigetti nell'ambito delle attività di pesca multispecifiche.

(7)In alcuni casi gli scambi di possibilità di pesca conclusi a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) hanno consentito detrazioni parziali dagli stessi stock nel quadro del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2226. È opportuno che le detrazioni residue siano operate su contingenti di altri stock a norma dell'articolo 105, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009.

(8)Gli Stati membri interessati sono stati consultati con riguardo alle detrazioni proposte a partire da contingenti assegnati per stock diversi da quelli che hanno formato oggetto di superamento.

(9)Nel 2015 la Spagna ha superato il contingente ad essa assegnato per le razze nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM VIII e IX (SRX/89-C.). Con lettera del 30 settembre 2016 la Spagna ha chiesto di ripartire la detrazione dovuta su un periodo di due anni. Alla luce delle informazioni fornite e considerando che una riduzione consistente del contingente determinerebbe rigetti eccessivi delle specie interessate, conformemente al punto 3, lettera b), della comunicazione 2012/C 72/07, tale richiesta può essere accolta.

(10)Per quanto riguarda il cicerello nella zona geografica delle divisioni CIEM IIa e IIIa e della sottodivisione CIEM IV, dal momento che la Danimarca ha superato il totale ammissibile di catture nelle acque dell'Unione della zona di gestione 1 quale definita nell'allegato IID del regolamento (UE) 2015/104 nel 2015, è necessario procedere a detrazioni. Nel 2016 nelle acque suddette è stato autorizzato un volume molto basso di catture di cicerello al fine di monitorare l'abbondanza di tale specie. Tuttavia, le detrazioni sopra menzionate non consentono di mantenere il sistema di monitoraggio (12) raccomandato dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) ai fini della gestione del cicerello. Le detrazioni legate al sovrasfruttamento dei contingenti effettuato dalla Danimarca in questa zona nel 2015 dovrebbero pertanto essere applicate nella zona di gestione 3 del cicerello.

(11)Alcune detrazioni richieste dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/2226 risultano inoltre superiori al contingente adattato disponibile nel 2016 e non possono essere pertanto interamente applicate in tale anno. Conformemente alla comunicazione 2012/C 72/07, i quantitativi residui dovrebbero essere detratti dai contingenti adattati disponibili negli anni successivi fino a quando l'intero quantitativo oggetto di sovrasfruttamento non sia stato pienamente compensato.

(12)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2226,

Ha adottato il seguente Regolamento:

Articolo 1

I contingenti di pesca fissati nei regolamenti (UE) n. 1367/2014, (UE) 2015/2072, (UE) 2016/72 e (UE) 2016/73 per il 2016 di cui all'allegato I del presente regolamento sono ridotti in base alle detrazioni su altri stock stabilite nel suddetto allegato.

Articolo 2

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2226 è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 Gennaio 2017

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R0162

 

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