Regolamento d’Esecuzione (UE) 2017/151 della Commissione del 27 Gennaio 2017.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 8, frase introduttiva, l'articolo 8, punto 1, primo comma, e punto 4, e l'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 4,

vista la direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (2), in particolare l'articolo 23, paragrafo 1, l'articolo 24, paragrafo 2, l'articolo 25, l'articolo 26, paragrafo 2, e l'articolo 28, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione (3) stabilisce le condizioni di certificazione veterinaria per le importazioni e il transito nell'Unione di pollame e prodotti a base di pollame («i prodotti in questione»). Esso dispone che i prodotti in questione possono essere importati e transitare nell'Unione soltanto dai paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti elencati alle colonne 1 e 3 della tabella di cui all'allegato I, parte 1.

(2)Le condizioni di certificazione veterinaria di cui al regolamento (CE) n. 798/2008 tengono conto della necessità o no di condizioni specifiche motivate dalla qualifica sanitaria di tali paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti, compresi il campionamento e i test per l'individuazione di varie malattie del pollame, ove opportuno. Dette condizioni specifiche sono stabilite, unitamente ai modelli di certificati veterinari che devono accompagnare le importazioni e il transito nell'Unione dei prodotti in questione, nell'allegato I, parte 2, di detto regolamento.

(3)A causa dell'esito sfavorevole di un audit effettuato dalla Commissione sull'attuazione da parte di Israele dei controlli di sanità animale su pollame e prodotti a base di pollame, il regolamento (CE) n. 798/2008 è stato modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/608 (4) al fine di sospendere le importazioni da Israele di alcuni prodotti e introdurre test supplementari per l'individuazione della malattia di Newcastle negli allevamenti di pollame prima della spedizione nell'Unione di alcuni altri prodotti, fra cui il pollame vivo, i pulcini di un giorno, le uova da cova, le uova destinate alla trasformazione e le carni di pollame.

(4)Israele ha ora informato la Commissione che intende abolire la sua politica di abbattimento totale per la malattia di Newcastle per il pollame tenuto in aziende situate nel territorio di Israele a nord della Route 5. Inoltre, a causa di altre priorità nel settore sanitario, non è più possibile garantire il rispetto di alcune condizioni relative ai test di laboratorio.

(5)L'elenco di cui alla tabella dell'allegato I, parte 1, dovrebbe pertanto essere modificato per vietare le importazioni e il transito nell'Unione dall'intero territorio di Israele di pollame vivo e ratiti, uova da cova e carni di pollame e di ratiti nonché uova destinate alla trasformazione. È tuttavia opportuno che le importazioni di carni di pollame alle condizioni specifiche di cui al regolamento (CE) n. 798/2008, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/608, continuino ad essere autorizzate dal territorio di Israele a sud della Route 5, nel quale l'incidenza della malattia di Newcastle è inferiore ed è mantenuta una politica di abbattimento totale.

(6)Le importazioni nell'Unione di uova e ovoprodotti dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia sono autorizzate. Detto paese terzo ha richiesto l'autorizzazione anche per le importazioni nell'Unione di carni di pollame. Un audit effettuato dalla Commissione nel gennaio 2016 ha concluso che detto paese terzo soddisfa le condizioni necessarie per la certificazione veterinaria delle carni di pollame ai fini delle importazioni nell'Unione. È pertanto opportuno modificare la voce relativa a detto paese terzo nella tabella di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008.

(7)Nel quadro dell'audit effettuato nel gennaio 2016 per quanto riguarda l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, è stato rilevato che detto paese terzo macella non solo pollame allevato nel suo territorio, ma anche pollame importato da un altro paese terzo elencato in relazione a tale prodotto nell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 in presenza di condizioni perlomeno equivalenti a quelle prescritte da detto regolamento oppure pollame precedentemente importato nel suo territorio da uno Stato membro.

(8)Le condizioni di certificazione veterinaria per le importazioni di carni di pollame (POU) da un paese terzo elencato nella tabella di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 quali autorizzate ai fini delle importazioni nell'Unione si riferiscono a carni ottenute da pollame vivo precedentemente importato nel suddetto paese terzo da un altro paese terzo elencato nella tabella di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008. Le condizioni di certificazione veterinaria non si riferiscono tuttavia a carni ottenute da pollame vivo importato da uno Stato membro per la successiva macellazione in detto paese terzo con l'intenzione di reimportarne successivamente le carni nell'Unione.

(9)Data la qualifica zoosanitaria favorevole dell'Unione, e i rischi trascurabili per la salute del pollame connessi a tali pratiche, il modello di certificato veterinario per le carni di pollame (POU) di cui all'allegato I, parte 2, del regolamento (CE) n. 798/2008 dovrebbe essere modificato per comprendere una disposizione in materia di certificazione in base alla quale le carni di pollame possono essere ottenute da pollame precedentemente importato da uno Stato membro per la successiva macellazione.

(10)Nell'allegato I, parte 2, del regolamento (CE) n. 798/2008 figura un modello di certificato veterinario per gli ovoprodotti (EP). In detto modello di certificato veterinario, la parte I delle note fa riferimento a codici del sistema armonizzato (SA) che devono essere indicati nel riquadro I.19 della parte I di detto certificato.

(11)Considerato che l'ovoprodotto «tuorlo d'uovo» può essere classificato in diverse sottovoci della voce SA 21.06, e non soltanto nella sottovoce 21.06.10, è opportuno modificare di conseguenza il modello di certificato veterinario (EP).

(12)È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008.

(13)Si dovrebbe prevedere un periodo transitorio ragionevole prima che i modelli di certificati veterinari modificati diventino obbligatori, in modo da consentire agli Stati membri e al settore di adeguarsi alle nuove condizioni prescritte da tali modelli.

(14)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

Ha adottato il seguente Regolamento:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Per un periodo transitorio fino al 28 marzo 2017, gli Stati membri continuano ad autorizzare l'introduzione nell'Unione di partite dei prodotti coperti dal modello di certificato veterinario per le carni di pollame (POU) e dal modello di certificato veterinario per gli ovoprodotti (EP) di cui all'allegato I, parte 2, del regolamento (CE) n. 798/2008 nelle versioni che precedono le modifiche introdotte per tali modelli dal presente regolamento, a condizione che i certificati siano stati firmati prima del 28 febbraio 2017.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 Gennaio 2017

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R0151

 

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