Decisione (UE) 2017/133 della Commissione del 25 Gennaio 2017.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 18, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)Ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011 le norme armonizzate di cui all'articolo 17 devono soddisfare i requisiti del sistema armonizzato stabiliti da detto regolamento o tramite il medesimo.

(2)Nel luglio 2013 il Comitato europeo di normalizzazione (CEN) ha adottato la norma armonizzata EN 14342:2013 «Pavimentazioni di legno — Caratteristiche, valutazione di conformità e marcatura». Il riferimento della norma è stato successivamente pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2).

(3)Il 21 agosto 2015 la Germania ha presentato un'obiezione formale nei confronti della norma armonizzata EN 14342:2013. L'obiezione formale ha per oggetto la clausola 4.4 di detta norma, concernente i metodi e i criteri di valutazione di determinate sostanze pericolose, e chiede di cancellare il riferimento della norma dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o in alternativa di stabilire una limitazione che escluda la clausola 4.4 di detta norma dall'ambito di applicazione del riferimento.

(4)A quanto asserito dalla Germania, detta norma non riporta metodi armonizzati per valutare la

prestazione dei prodotti da costruzione in esame in relazione alla caratteristica essenziale costituita dall'emissione di altre sostanze pericolose. La clausola 4.4 della norma afferma infatti che la verifica e la dichiarazione dell'emissione, o del contenuto, di altre sostanze pericolose, diverse da quelle trattate in altre clausole della norma, dovrebbero essere effettuate in osservanza delle disposizioni nazionali del luogo di utilizzo.

(5)A norma dell'articolo 18, tale carenza configura a parere della Germania una violazione dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 305/2011, in quanto la norma in esame non soddisfa completamente le condizioni del relativo mandato.

(6)La Germania rimarca inoltre l'importanza che ricevano adeguato trattamento le emissioni delle altre sostanze pericolose, in particolare dei composti organici volatili (COV), nel rispetto delle norme armonizzate, specialmente per i prodotti di legno in esame.

(7)Per tali motivi la Germania ha chiesto di cancellare il riferimento di detta norma, o in alternativa di stabilire una limitazione che escluda la clausola 4.4 dall'ambito di applicazione del riferimento, in modo che gli Stati membri possano porre in atto disposizioni nazionali per valutare la prestazione in relazione alla caratteristica essenziale in esame concernente l'emissione di altre sostanze pericolose.

(8)Nel valutare l'ammissibilità dell'obiezione presentata va osservato che, se la richiesta alternativa della Germania fosse da interpretare come una richiesta distinta volta a consentire agli Stati membri di porre in atto disposizioni nazionali che fissino prescrizioni ulteriori, tale richiesta non sarebbe incentrata sul contenuto della norma EN 14342:2013 e sarebbe pertanto da ritenere inammissibile. Poiché però la formulazione della richiesta è chiaramente finalizzata a una limitazione dell'ambito di applicazione del riferimento della norma armonizzata, le correlate asserzioni della Germania circa le conseguenze di tale limitazione sono da considerarsi meramente alla stregua di argomenti addotti nel contesto dell'obiezione formale e non sono quindi da esaminare distintamente.

(9)A norma dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 305/2011, le norme armonizzate stabiliscono i metodi ed i criteri per valutare la prestazione dei prodotti da costruzione cui si riferiscono in relazione alle loro caratteristiche essenziali. Come asserito dalla Germania, la clausola 4.4 della norma EN 14342:2013 riporta solo un riferimento alle prescrizioni nazionali in essere. Sotto tale aspetto la norma EN 14342:2013 non rispetta quanto prescritto all'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 305/2011.

(10)La giurisprudenza della Corte di giustizia (3) indica inoltre che gli Stati membri non possono porre in atto, per la valutazione della prestazione in relazione a caratteristiche essenziali, disposizioni nazionali superanti ed eccedenti quanto previsto dalle norme armonizzate, per quanto riguarda la commercializzazione o l'uso dei prodotti da costruzione cui le norme si riferiscono. Il contenuto della norma EN 14342:2013 è pertanto in difetto anche in relazione a tale principio.

(11)Per questi motivi e in considerazione del fatto che i regolamenti sono direttamente applicabili, la clausola 4.4 della norma EN 14342:2013 non dovrebbe essere applicata, indipendentemente dall'esito della procedura di obiezione formale in esame.

(12)Poiché tuttavia la giurisprudenza della Corte di giustizia (4) ribadisce il carattere esaustivo dell'armonizzazione realizzata dal sistema di norme stabilito nel o mediante il regolamento (UE) n. 305/2011, la nullità della clausola 4.4 della norma EN 14342:2013 non implica che gli Stati membri possano porre in atto disposizioni nazionali per la valutazione della prestazione in relazione alla caratteristica essenziale costituita dall'emissione di altre sostanze pericolose.

(13)In base al contenuto della norma EN 14342:2013 e alle informazioni presentate dalla Germania, dagli altri Stati membri, dal CEN e dall'industria, e previa consultazione dei comitati istituiti a norma dell'articolo 64 del regolamento (UE) n. 305/2011 e dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), si deve osservare che non sono state sollevate obiezioni sostanziali al mantenimento della pubblicazione del riferimento della norma nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'esclusione della clausola 4.4 dall'ambito di applicazione del riferimento pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ha sollevato preoccupazioni sulla scorta di un'interpretazione della giurisprudenza della Corte di giustizia nel senso che ciò consentirebbe agli Stati membri, se ritenessero insufficiente il grado di sicurezza di un prodotto, di porre in atto prescrizioni tali da limitarne la libera circolazione. La Corte di giustizia ha però già dichiarato che tale interpretazione metterebbe a rischio l'efficacia (effet utile) dell'armonizzazione in questo settore (6).

(14)L'asserita incompletezza di detta norma non dovrebbe quindi considerarsi motivo sufficiente per accettare la prima richiesta avanzata dalla Germania, ossia la cancellazione completa del riferimento alla norma EN 14342:2013 dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tale richiesta dovrebbe quindi essere respinta.

(15)In merito alla richiesta alternativa di limitare il riferimento, mediante l'esclusione della clausola 4.4 dal suo ambito di applicazione, va in primo luogo ricordato che, come già dimostrato, tale clausola non è da applicare, indipendentemente dall'esito della presente procedura di obiezione formale. È tuttavia necessario per motivi di chiarezza escludere esplicitamente dal riferimento la clausola nulla.

(16)È pertanto opportuno mantenere il riferimento della norma armonizzata EN 14342:2013, ma è parimenti necessario introdurre una limitazione al fine di escludere la clausola 4.4 di detta norma dal suo ambito di applicazione,

Ha adottato la seguente Decisione:

Articolo 1

Il riferimento della norma armonizzata EN 14342:2013 «Pavimentazioni di legno — Caratteristiche, valutazione di conformità e marcatura» è mantenuto con una limitazione.

La Commissione aggiunge all'elenco dei riferimenti delle norme armonizzate pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea la seguente limitazione: «la clausola 4.4 della norma armonizzata EN 14342:2013 è esclusa dall'ambito di applicazione del riferimento pubblicato».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 25 Gennaio 2017

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017D0133

 

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