La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2;
considerando quanto segue:
(1)A norma dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1380/2013, è possibile adottare misure di conservazione nel settore della pesca che sono necessarie ai fini del rispetto degli obblighi in forza della normativa ambientale dell'Unione, tra cui l'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio (2) e l'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3).
(2)A norma dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE, gli Stati membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie nelle zone speciali di conservazione che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali e delle specie presenti nei siti. Gli Stati membri adottano inoltre le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché una perturbazione significativa della specie per cui le zone sono state designate.
(3)A norma dell'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2008/56/CE, gli Stati membri devono adottare programmi di misure comprendenti misure di protezione spaziale che contribuiscano a istituire reti coerenti e rappresentative di zone marine protette le quali rispecchino adeguatamente la diversità degli ecosistemi, quali le zone speciali di conservazione ai sensi della direttiva Habitat, le zone di protezione speciali ai sensi della direttiva Uccelli (4) e le zone marine protette, conformemente a quanto convenuto dalla Comunità o dagli Stati membri interessati nell'ambito di accordi internazionali o regionali di cui sono parti.
(4)La Danimarca ha ritenuto che, ai fini del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE, occorresse adottare misure di conservazione in determinate zone poste sotto la sua sovranità nel Kattegat, Mare del Nord. Qualora le misure di conservazione necessarie incidano sul settore della pesca di altri Stati membri, gli Stati membri possono sottoporre tali misure alla Commissione mediante raccomandazioni comuni.
(5)La Danimarca, la Germania e la Svezia hanno un interesse di gestione diretto nelle attività di pesca interessate da tali misure. Conformemente all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013, la Danimarca ha fornito alla Germania le informazioni pertinenti sulle misure richieste, ivi comprese le motivazioni, le prove scientifiche e i dettagli relativi all'attuazione pratica e all'esecuzione.
(6)Il 13 marzo 2015, previa consultazione del Consiglio consultivo per il Mare del Nord, la Danimarca, la Germania e la Svezia hanno trasmesso alla Commissione due raccomandazioni comuni relative a misure di conservazione nel settore della pesca volte a proteggere le strutture a scogliera in tre siti danesi Natura 2000 nel Kattegat, Mare del Nord, e sette siti nel Mar Baltico. Esse comprendono il divieto di attività di pesca con attrezzi mobili di fondo nelle zone a scogliera (tipo di habitat 1170) e il divieto di tutte le attività di pesca nelle zone in cui sono presenti scogliere che emettono gas (nell'ambito del tipo di habitat 1180).
(7)Nel proprio parere scientifico del 17 aprile 2015, il Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) (5) ha dichiarato che gli obiettivi di conservazione nelle zone speciali di conservazione di cui alle raccomandazioni comuni non possono essere pienamente conseguiti senza opportune misure di prevenzione delle attività di pesca nelle zone stesse.
(8)Lo CSTEP ha rilevato alcuni problemi inerenti al controllo e all'attuazione delle misure di conservazione e ha ritenuto opportuno prevedere misure di controllo supplementari. A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (6), gli Stati membri sono tenuti ad adottare misure adeguate, a mettere a disposizione le risorse finanziarie e a creare le strutture necessarie per assicurare il controllo, l'ispezione e l'esecuzione delle attività esercitate nell'ambito della politica comune della pesca. Tra le suddette misure si possono annoverare l'obbligo per tutti i pescherecci interessati di trasmettere con maggiore frequenza le posizioni provenienti dal sistema di controllo satellitare dei pescherecci (VMS) o di designare le zone particolarmente sensibili nel sistema nazionale di controllo in base a una gestione dei rischi, ai fini della soluzione dei problemi rilevati dallo CSTEP.
(9)Il 25 giugno 2015 la Commissione ha adottato il regolamento delegato (UE) 2015/1778 (7) al fine di stabilire misure di conservazione nel settore della pesca intese a proteggere le zone a scogliera in questione nel Mar Baltico e nel Kattegat.
(10)Il regolamento delegato (UE) 2015/1778 ha disposto il divieto di pesca con attrezzi mobili di fondo nelle zone a scogliera del Baltico e nel Kattegat, dato che tali attività di pesca hanno un impatto negativo sugli habitat delle scogliere e incidono sia sulla struttura che sulla biodiversità delle scogliere stesse.
Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R0118