La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento (1), in particolare l'articolo 8,
considerando quanto segue:
(1)Sulla base della prima revisione a norma dell'articolo 10 della direttiva 2006/118/CE, non sono disponibili informazioni sufficienti per determinare nuove norme di qualità per le acque sotterranee di cui all'allegato I della suddetta direttiva per gli inquinanti, ma, ai sensi dell'articolo 8 di tale direttiva, è necessario modificare l'allegato II alla luce degli adeguamenti tecnici.
(2)Al fine di migliorare la comparabilità dei valori soglia è necessario applicare principi comuni per la determinazione dei livelli di fondo.
(3)Vi è un rischio considerevole che la presenza di azoto e fosforo nelle acque sotterranee conduca a un'eutrofizzazione delle acque superficiali connesse e degli ecosistemi terrestri che ne dipendono direttamente. Oltre ai nitrati, già iscritti nell'allegato I della direttiva 2006/118/CE, e all'ammonio, incluso nell'allegato II di tale direttiva, è opportuno che nel determinare i valori soglia gli Stati membri tengano conto anche dei nitriti, che contribuiscono al tenore totale di azoto e di fosforo in quanto tali o sotto forma di fosfati.
(4)Va riconosciuta la necessità di ottenere nuove informazioni e di adottare eventuali provvedimenti in merito ad altre sostanze che rappresentano un potenziale rischio. Pertanto, è opportuno elaborare un elenco di controllo per gli inquinanti delle acque sotterranee nell'ambito della strategia comune di attuazione per la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) al fine di aumentare la disponibilità di dati di monitoraggio sulle sostanze che presentano un rischio reale o potenziale per i corpi idrici sotterranei, in modo da agevolare l'identificazione delle sostanze, compresi gli inquinanti emergenti, per i quali si dovrebbero fissare norme di qualità per le acque sotterranee o valori soglia.
(5)Le informazioni che gli Stati membri hanno fornito sugli inquinanti e gli indicatori per i quali sono stati stabiliti valori soglia, in particolare per quanto riguarda le metodologie in materia di valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee, si sono rivelati insufficienti, tanto che per i primi piani di gestione dei bacini idrografici non è stato possibile giungere a una comprensione e a un confronto adeguato dei risultati. Al fine di garantire la trasparenza di tale valutazione, è opportuno che siano chiarite e integrate le disposizioni relative alle informazioni da fornire. Tali informazioni dovrebbero inoltre agevolare il confronto dei risultati della valutazione sullo stato chimico in tutti gli Stati membri e contribuire a una potenziale futura armonizzazione delle metodologie volte a stabilire valori soglia per le acque sotterranee.
(6 )Occorre pertanto modificare in tal senso la direttiva 2006/118/CE.
(7)Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2006/118/CE,
Ha adottato la seguente direttiva:
Articolo 1
L'allegato II della direttiva 2006/118/CE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1.Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2.Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 20 Giugno 2014
Per la Commissione
Il Presidente
José Manuel BARROSO
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_182_R_0013