Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, e con l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma,
visto l'atto di adesione della Repubblica di Croazia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)L'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra (1) («ASA»), è stato firmato il 16 giugno 2008 ed è entrato in vigore il 1o giugno 2015.
(2)La Repubblica di Croazia è diventata uno Stato membro dell'Unione il 1o luglio 2013.
(3)A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, dell'atto del 2012 relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, l'adesione della Croazia all'ASA dovrebbe essere approvata mediante la conclusione di un protocollo dell'ASA da parte del Consiglio, che delibera all'unanimità a nome degli Stati membri, e del paese terzo interessato.
(4)Il 24 settembre 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri e della Repubblica di Croazia, ad avviare negoziati con la Bosnia-Erzegovina ai fini dell'adeguamento di accordi firmati o conclusi tra l'Unione, o l'Unione e i suoi Stati membri, e uno o più paesi terzi o organizzazioni internazionali, in vista dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione.
(5)Tali negoziati si sono conclusi con successo e il 18 luglio 2016 è stato siglato il protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea («protocollo»).
(6)Il protocollo dovrebbe essere firmato a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, con riserva della sua conclusione in una data successiva.
(7)La conclusione del protocollo è oggetto di una procedura distinta per quanto riguarda le questioni che rientrano nella competenza della Comunità europea dell'energia atomica.
(8)È opportuno applicare il protocollo a titolo provvisorio, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione,
Ha adottato la seguente decisione:
Articolo 1
È autorizzata, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, la firma del protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, con riserva della conclusione di tale protocollo.
Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri.
Articolo 3
Il protocollo è applicato a titolo provvisorio, in conformità dell'articolo 8, paragrafo 2, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla data della firma (2), in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 21 Novembre 2016
Per il Consiglio
Il Presidente
P. PLAVČAN
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017D0075