Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, e l'articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) stabilisce che i paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen partecipino allo strumento a norma del regolamento stesso e che debbano essere conclusi accordi contenenti le disposizioni relative al contributo finanziario di tali paesi e le disposizioni complementari necessarie in relazione a detta partecipazione, in particolare disposizioni che tutelino gli interessi finanziari dell'Unione e il potere di controllo della Corte dei conti.
(2)Il 14 luglio 2014 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati con il Regno di Norvegia, la Repubblica d'Islanda, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein in merito a un accordo che stabilisse le modalità di partecipazione di tali paesi al Fondo sicurezza interna-Frontiere e visti, per il periodo 2014-2020. I negoziati sono giunti a termine il 30 marzo 2016, data in cui è stato siglato l'accordo.
(3)A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente decisione si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio sulla presente decisione, se intende recepirla nel proprio diritto interno.
(4)La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio (2); il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.
(5)La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (3); l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
(6)È opportuno firmare l'accordo, a nome dell'Unione, con riserva della sua conclusione in una data successiva.
(7)A norma dell'articolo 19, paragrafo 4, dell'accordo, è necessario applicare in via provvisoria quest'ultimo, ad eccezione dell'articolo 5, a decorrere dal giorno successivo a quello della firma,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
La firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e il Principato del Liechtenstein in merito a disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, per il periodo 2014-2020, è approvata con riserva della conclusione di tale accordo.
Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.
Articolo 3
L'accordo, ad eccezione dell'articolo 5, si applica a titolo provvisorio a norma dell'articolo 19, paragrafo 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della firma (4), in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, l'8 Novembre 2016
Per il Consiglio
Il Presidente
P. KAŽIMÍR
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017D0047