Decisione 2014/673/PESC del Consiglio del 25 Settembre 2014 recante modifica della decisione 2013/527/PESC.

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2, e l'articolo 33,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)L'8 dicembre 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/819/PESC (1) che nomina il sig. Alexander RONDOS rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per il Corno d'Africa.

(2)Il 24 ottobre 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/527/PESC (2) che modifica e proroga il mandato dell'RSUE per il Corno d'Africa fino al 31 ottobre 2014.

(3)Il mandato dell'RSUE dovrebbe essere prorogato di altri quattro mesi.

(4)L'RSUE espleterà il mandato nell'ambito di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione enunciati nell'articolo 21 del trattato.

(5)È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2013/527/PESC,

Ha adottato il seguente regolamento:

Articolo 1

La decisione 2013/527/PESC è così modificata:

1)all'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Il mandato del sig. Alexander RONDOS quale RSUE per il Corno d'Africa è prorogato fino al 28 febbraio 2015. Il Consiglio può decidere che il mandato dell'RSUE termini anticipatamente, sulla base di una valutazione da parte del comitato politico e di sicurezza (CPS) e di una proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR).»;

2)all'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell'RSUE per il periodo dal 1o novembre 2013 al 31 ottobre 2014 è pari a 2 720 000 EUR.

L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell'RSUE per il periodo dal 1o novembre 2014 al 28 febbraio 2015 è pari a 890 000 EUR.»;

3)l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Articolo 13

Riesame

L'attuazione della presente decisione e la coerenza della stessa con altri contributi dell'Unione nella regione sono riesaminate periodicamente. L'RSUE presenta al Consiglio, all'AR e alla Commissione una relazione sui progressi compiuti entro la fine di aprile 2014 e una relazione esauriente sull'esecuzione del mandato entro la fine di novembre 2014.»

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 25 Settembre 2014

Per il Consiglio

Il Presidente

F.GUIDI

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