Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Per garantire l'approvvigionamento sufficiente e regolare di taluni prodotti la cui produzione nell'Unione è insufficiente e per evitare perturbazioni del mercato per taluni prodotti agricoli e industriali, il regolamento (UE) n. 1388/2013 del Consiglio ha aperto contingenti tariffari autonomi (1). I prodotti compresi in detti contingenti tariffari possono essere importati nell'Unione ad aliquota ridotta o nulla. Per tali motivi è necessario aprire contingenti tariffari a dazio zero per un volume adeguato, con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2017, per undici nuovi prodotti.
(2)In certi casi è opportuno adattare gli attuali contingenti tariffari autonomi dell'Unione. Nel caso di undici prodotti, i codici TARIC dovrebbero essere modificati a fini di coerenza con le modifiche della classificazione nella nomenclatura combinata di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821 della Commissione (2). Per due prodotti è opportuno modificare la designazione del prodotto a fini di maggior chiarezza e per tener conto della più recente evoluzione dei prodotti. Nel caso di un prodotto, è auspicabile aumentare il volume del contingente negli interessi degli operatori economici dell'Unione. In due casi è opportuno ridurre il volume del contingente.
(3)Nel caso di sei prodotti, i contingenti tariffari autonomi dell'Unione dovrebbero essere chiusi con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2017, in quanto non è nell'interesse dell'Unione mantenere tali contingenti oltre tale data.
(4)A fini di di chiarezza e tenuto conto del numero di modifiche da apportare, è opportuno sostituire l'allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013.
(5)È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1388/2013.
(6)Poiché le modifiche riguardanti i contingenti tariffari relativi ai prodotti interessati previste dal presente regolamento devono essere applicate dal 1o gennaio 2017, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
L'allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° Gennaio 2017.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 Dicembre 2016
Per il Consiglio
Il Presidente
L.SÓLYMOS
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R2389