Decisione (UE) 2016/2394 della Commissione del 26 Maggio 2014.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato le parti interessate a presentare osservazioni ai sensi delle disposizioni di cui sopra (1) e tenuto conto di tali osservazioni,

considerando quanto segue:

1.PROCEDIMENTO

(1)Il 12 agosto 2008 la Commissione ha iniziato a monitorare il regime di aiuti ungherese «Utilizzo e applicazione del Fondo per la ricerca e l'innovazione tecnologica» HU 21/2004 (SA.15588 (MX 23/2008)] (di seguito il «regime»), considerato un aiuto di Stato esistente al momento dell'adesione dell'Ungheria (2). Le attività di controllo hanno esaminato gli aiuti di Stato concessi in virtù di detto regime nel periodo compreso tra il 2004 e il 2006.

(2)Tre beneficiari sono stati selezionati e sottoposti a un'indagine approfondita (3), fra i quali ValDeal Innovációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ValDeal Innovation Services Closed Limited Company) (di seguito «ValDeal»). In tutti e tre i casi sono state rilevate irregolarità.

(3)Una delle società monitorate ha volontariamente rimborsato l'aiuto con gli interessi nella fase di monitoraggio. Di conseguenza, la Commissione ha interrotto le indagini su tale beneficiario.

(4)Nell'ambito della procedura di monitoraggio (SA.15588), la Commissione ha chiesto informazioni in merito a ValDeal il 12 giugno 2009, il 21 gennaio 2010, il 30 agosto 2010, il 22 dicembre 2010 e il 17 febbraio 2011. Le autorità ungheresi hanno presentato informazioni il 17 settembre 2009, il 30 marzo 2010, il 26 ottobre 2010, il 6 dicembre 2010, l'8 dicembre 2010, il 2 febbraio 2011, il 24 febbraio 2011 e il 1o aprile 2011.

(5)Dato che i dubbi espressi dalla Commissione riguardo ai due beneficiari rimanenti, inclusa ValDeal, non erano stati del tutto dissipati dalle autorità ungheresi, il caso è stato trasferito nel registro degli aiuti non notificati (NN) il 16 giugno 2011 e protocollato con numero SA.33186 (2011/NN).

(6)Nell'ottobre 2011 l'altro beneficiario rimanente oltre a ValDeal ha rimborsato volontariamente l'aiuto con gli interessi. Di conseguenza, la Commissione ha interrotto le indagini su tale beneficiario (4).

(7)Alla luce di quanto precede, la presente decisione riguarda esclusivamente l'aiuto di Stato concesso a ValDeal (di seguito la «misura»).

(8)La Commissione ha chiesto informazioni in merito a ValDeal il 9 febbraio 2012 e il 18 aprile 2012. Le autorità ungheresi hanno presentato informazioni il 1o settembre 2011, il 19 ottobre 2011, il 29 febbraio 2012, il 12 marzo 2012, il 18 giugno 2012, il 26 giugno 2012, il 4 luglio 2012 e il 12 settembre 2012.

(9)In data 6 settembre 2011 si è tenuta a Bruxelles, presso i servizi della Commissione, una riunione con le autorità ungheresi e i rappresentanti del beneficiario.

(10)Con lettera del 18 aprile 2012 i servizi della Commissione hanno informato le autorità ungheresi che, alla luce delle informazioni allora disponibili, l'aiuto concesso a ValDeal non poteva essere considerato aiuto per un progetto di R&S. Tuttavia, i servizi della Commissione hanno ritenuto, in via preliminare, che l'aiuto a ValDeal potesse essere compatibile ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione (di seguito il «regolamento di esenzione per categoria per le PMI») (5). Le autorità ungheresi sono state pertanto invitate a verificare che la misura rispondesse a tutti i requisiti di detto regolamento e a produrre le informazioni di supporto. Infine, i servizi della Commissione hanno comunicato alle autorità ungheresi che, qualora l'importo dell'aiuto effettivamente percepito da ValDeal fosse stato superiore a quello autorizzato ai sensi del suddetto regolamento, sarebbe stato necessario recuperare la differenza insieme agli interessi applicabili, calcolati in conformità alle regole previste dal metodo di calcolo del tasso di riferimento per le procedure di recupero degli aiuti (6).

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016D2394

 

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