Decisione d’Esecuzione (UE) 2016/2328 della Commissione del 9 Dicembre 2016 che adotta il decimo aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 2, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)La regione biogeografica mediterranea, di cui all’articolo 1, lettera c), punto iii), della direttiva 92/43/CEE, comprende i territori dell’Unione di Grecia, Cipro, in conformità dell’articolo 1 del protocollo n. 10 dell’atto di adesione del 2003 (2), e Malta, parti dei territori dell’Unione di Spagna, Francia, Italia, Portogallo e Croazia e, in conformità dell’articolo 355, paragrafo 3, del trattato, il territorio di Gibilterra, per il quale il Regno Unito è responsabile delle relazioni esterne, secondo quanto specificato nella mappa biogeografica approvata il 20 aprile 2005 dal comitato istituito in virtù dell’articolo 20 di detta direttiva (di seguito «comitato Habitat»).

(2)Con la decisione 2006/613/CE (3) della Commissione è stato adottato l’elenco provvisorio dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea, ai sensi della direttiva 92/43/CEE. Tale elenco è stato aggiornato da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/2374 della Commissione (4).

(3)I siti compresi nell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea fanno parte della rete Natura 2000, che riveste un ruolo fondamentale per la tutela della biodiversità nell’Unione. Al fine di compiere ulteriori progressi nell’istituzione effettiva della rete Natura 2000 e nell’ambito di un adattamento dinamico della rete, gli elenchi dei siti di importanza comunitaria sono riveduti periodicamente.

(4)Tra il 16 gennaio 2015 e il 31 gennaio 2016 gli Stati membri hanno proposto ulteriori siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 92/43/CEE. Gli Stati membri hanno inoltre proposto di modificare le informazioni relative ai siti contenute nell’elenco dei siti di interesse comunitario per la regione biogeografica mediterranea.

(5)Sulla base dell’elenco proposto, redatto dalla Commissione con l’accordo di ciascuno degli Stati membri interessati, in cui sono identificati anche i siti che ospitano tipi di habitat naturali prioritari o specie prioritarie, dovrebbe essere adottato l’elenco aggiornato dei siti selezionati quali siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea. L’articolo 4, paragrafo 4, e l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE si applicano ai nuovi siti inclusi nell’elenco.

(6)Grazie alla sorveglianza attuata a norma dell’articolo 11 della direttiva 92/43/CEE, le conoscenze sulla presenza e sulla distribuzione dei tipi di habitat naturali e delle specie sono in continua evoluzione. La valutazione e la selezione dei siti a livello dell’Unione sono state pertanto effettuate utilizzando i migliori dati disponibili in quel momento.

(7)Alcuni Stati membri non hanno proposto siti sufficienti per soddisfare i requisiti della direttiva 92/43/CEE relativamente a taluni tipi di habitat e a talune specie. Inoltre, le conoscenze sulla presenza e sulla distribuzione di alcuni tipi di habitat tra quelli elencati nell’allegato I e di alcune specie tra quelle elencate nell’allegato II della direttiva 92/43/CEE presentano ancora delle lacune. La rete Natura 2000 non può pertanto essere considerata completa riguardo a tali tipi di habitat e specie.

(8)Per motivi di chiarezza e trasparenza è opportuno abrogare la decisione di esecuzione (UE) 2015/2374.

(9)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato Habitat,

Ha adottato la seguente Decisione:

Articolo 1

Il decimo aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea è adottato come da allegato.

Articolo 2

La decisione di esecuzione (UE) 2015/2374 è abrogata.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 Dicembre 2016

Per la Commissione

Karmenu VELLA

Membro della Commissione

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1482840932068&uri=CELEX:32016D2328

 

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